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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30062/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma era stata applicata, su richiesta concorde delle parti non accolta dal giudice, la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 900 di multa per delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: carenza e illogicità della motivazione in ordine alla verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, l'impugnazione avverso la sentenza applicativa della pena non può essere proposta per censurare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per le violazioni di legge tassativamente previste. Il motivo dedotto, inoltre, è stato considerato generico e comunque estraneo al perimetro di impugnabilità. Conseguentemente la Corte ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di non punibilità o proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come autonomo motivo di impugnazione.
  • La censura che prospetti un vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando si collochi al di fuori delle ipotesi di violazione di legge espressamente consentite per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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