Cassazione Penale, Ordinanza n. 30062/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma era stata applicata, su richiesta concorde delle parti non accolta dal giudice, la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 900 di multa per delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: carenza e illogicità della motivazione in ordine alla verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, l'impugnazione avverso la sentenza applicativa della pena non può essere proposta per censurare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per le violazioni di legge tassativamente previste. Il motivo dedotto, inoltre, è stato considerato generico e comunque estraneo al perimetro di impugnabilità. Conseguentemente la Corte ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
la trattazione del ricorso è avvenuta con procedura de plano
richiamato come parametro della verifica di eventuali cause di proscioglimento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo censure come quella sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
base per le conseguenti statuizioni economiche in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di non punibilità o proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come autonomo motivo di impugnazione.
- La censura che prospetti un vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando si collochi al di fuori delle ipotesi di violazione di legge espressamente consentite per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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