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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50084/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente domandava la rescissione del giudicato per "incolpevole" mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Sosteneva che la vocatio in iudicium e le successive notifiche erano state indirizzate ad un domicilio eletto (25/03/2014) e poi al difensore di ufficio, ma l'elezione di domicilio non era stata sottoscritta dall'indagato e non gli era stato notificato il verbale d'udienza (con il decreto che dispone il giudizio) che gli avrebbe comunicato la pendenza del processo. Contestava inoltre la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto che l'imputato avesse conoscenza del processo in forza di quell'elezione e di elementi occasionali emersi in udienza (la presenza di un avvocato "terzo" che riferiva dello stato detentivo e di un difensore di fiducia), nonché la mancata istruttoria per accertare la reale volontà del ricorrente di sottrarsi al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, e la casuale indicazione in udienza da parte di un terzo avvocato, non siano elementi sufficienti per affermare la conoscenza certa del processo da parte dell'imputato. La Corte ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite che impone al giudice di verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra domiciliatario e imputato. In mancanza di elementi oggettivi che dimostrino la conoscenza del procedimento, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuova valutazione della domanda di rescissione del giudicato alla luce dei principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui le notifiche possono essere effettuate presso il difensore domiciliatario d'ufficio; la Corte ha però precisato che l'elezione di domicilio da sola non prova l'effettiva instaurazione del rapporto professionale necessario a far ritenere la conoscenza del processo.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha ricordato che l'elezione di domicilio non è automaticamente idonea a fondare la dichiarazione di assenza prevista dalla norma senza verifica della conoscenza effettiva del processo.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Rimedio ripristinatorio evocato nel ricorso; la Corte ha indicato che le regole di apprezzamento della conoscenza del processo ai fini dell'azione di rescissione debbono seguire i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, e che in mancanza di elementi oggettivi il rimedio deve essere preso in considerazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Principio vincolante richiamato: per dichiarare l'assenza non può bastare l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato tale da rendere certa la conoscenza del procedimento o la volontà di sottrarsi.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale concreto tra imputato e domiciliatario.
  • La mera presenza in udienza di un "terzo" difensore che riferisce elementi sullo stato detentivo o su un difensore di fiducia non equivale a notifica della vocatio in iudicium né prova che l'imputato sia stato informato della pendenza del processo.
  • Per disporre la celebrazione del processo in assenza e per escludere il rimedio di rescissione è necessario che emergano elementi oggettivi e specifici che dimostrino la conoscenza consapevole e volontaria del procedimento da parte dell'imputato.
  • Il giudice che valuta una domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis deve svolgere adeguata istruttoria volta a verificare contatti, comunicazioni e l'effettiva funzione del domicilio eletto; in mancanza di tali elementi il ricorso deve essere accolto.
  • In casi simili la difesa può far leva sull'assenza di notifiche formali della vocatio in iudicium e sulla mancanza di rapporti documentabili con il difensore domiciliatario per ottenere la riapertura della valutazione del giudicato.

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