Cassazione Penale, Sentenza n. 17203/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito sostenendo violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la sua condotta come furto aggravato mentre, secondo una recente interpretazione giurisprudenziale, la stessa condotta (allaccio abusivo a valle del contatore condominiale per usufruire dell'energia) dovrebbe integrarne il reato di appropriazione indebita. La doglianza lamentava inoltre mancata motivazione sulla qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione dedotta in cassazione non era stata oggetto di motivo nell'atto di appello (nuova censura introdotta per la prima volta in sede di legittimità). Pur entrando, comunque, nel merito e richiamando contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ha ritenuto più persuasiva l'interpretazione che qualifica la condotta come furto (mancanza di autonomo potere di disposizione sull'energia dopo il contatore condominiale). Conseguentemente il ricorso è respinto per inammissibilità; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sul furto è stata ritenuta applicabile alla condotta consistente nell'allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, in quanto l'energia ivi misurata non è nella disponibilità autonoma del singolo condomino
L'aggravante prevista è stata ritenuta pertinente alla fattispecie qualificata come furto aggravato dalla violenza sulle cose (azione materiale di spostamento di cavi e deviazione del flusso elettrico)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 1
La disciplina transitoria richiamata non è risultata applicabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dalla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende, ossia per regole di esclusione dall'onere
Massime di principio
- In caso di allaccio abusivo a valle del contatore condominiale per prelevare energia destinata alle parti comuni, prevale l'orientamento che qualifica la condotta come furto quando il singolo non ha un autonomo potere di disposizione sull'energia misurata dal contatore
- Per configurare appropriazione indebita occorre dimostrare che l'agente avesse una detenzione o un potere di disposizione autonomo sul bene sottratto; in mancanza, la fattispecie è più correttamente penalmente qualificata come furto
- Da un punto di vista probatorio, occorre valutare il momento e il locus di trasferimento della disponibilità (il passaggio contrattuale dal fornitore all'utente è fissato dal contatore): la deviazione del flusso dopo il contatore è indice di sottrazione
- Sul piano processuale, questioni nuove o differenti dedotte per la prima volta in cassazione sono in genere inammissibili: è essenziale sollevare tutti i profili rilevanti già in appello per poterli discutere in sede di legittimità
- Nei fatti analoghi, anche se sussiste contrasto giurisprudenziale, i giudici di legittimità tendono a privilegiare l'interpretazione coerente con i principi sul possesso/detenzione e sul momento della disponibilità del bene
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