Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura aspecifica e ampia della motivazione in relazione alle dichiarazioni delle parti civili e alla comparazione delle relazioni dei consulenti, nonché dedotta violazione di legge sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al proprio consulente (art. 62 c.p.p.) e sul mancato contributo conoscitivo dell'imputato rimasto estraneo al processo (artt. 208 e 490 c.p.p.); (2) vizio motivazionale per mancata considerazione della contestazione sulla sussistenza delle circostanze del reato di usura, senza che la Corte d'appello si sia pronunciata sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e meramente di merito, riproponendo ricostruzioni alternative senza entrare nella legittimità (mancato rispetto dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p.); il secondo motivo è stato considerato generico e carente perché non formulato come richiesta autonoma e specifica relativa a un punto della decisione (illecito rispetto alla necessaria enunciazione ex art. 581, comma 1, lett. c), con conseguente inammissibilità già in appello). La sentenza di merito è dunque confermata nella sua efficacia e motivazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La pronuncia ha inoltre osservato la regolarità della motivazione di merito (anche in regime di "doppia conforme") e il fondamento probatorio basato su documenti e deposizioni delle persone offese.
Norme richiamate
comma 1, lett. b) e lett. e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che le censure mosse rientravano in vizi di merito o erano aspecifiche, quindi inammissibili se non rispettano i requisiti di specificità e deduzione di diritto/fatto.
Richiamato dalla difesa in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato al proprio consulente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente sviluppata per provare la violazione normativa.
Norma sul ruolo e sui mezzi di prova; evocata dalla difesa per l'assenza di contributo dell'imputato, ma la Corte ha ritenuto la deduzione non specifica e quindi inammissibile.
Registro delle dichiarazioni rese in dibattimento; citato dalla difesa ma la Corte ha trascurato la censura per mancanza di specificità argomentativa.
Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi e delle richieste a pena di inammissibilità; la Corte ha applicato rigorosamente questo requisito, ritenendo i motivi carenti.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle formalità; la Corte l'ha richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo privo di specificità.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti; la Corte ha proceduto in assenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale.
Richiamato per la procedura di trattazione del ricorso; la Corte ha rispettato i termini procedurali relativi alla richiesta di trattazione orale.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per irrogare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi in cassazione devono essere specifici e distinti: non sono ammessi motivi generici che si limitano a replicare le critiche di merito già svolte in appello.
- Per ogni punto o capo autonomo della decisione impugnata va formulata una richiesta autonoma e motivata (art. 581 c.p.p.); l'omissione rende il motivo inammissibile.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito dei fatti quando la doglianza è essenzialmente una ricostruzione alternativa: la censura deve essere rivolta alla legittimità e/o a profili normativi specifici.
- Se la doglianza era già inammissibile o carente in appello, la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza valutare il merito, e l'accoglimento non produrrebbe utilità pratica (mancanza di interesse).
- La 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado coerenti e ben motivate) rafforza la resistenza dell'impostazione probatoria, rendendo più difficile la censura in cassazione.
- Allegare violazioni di norme processuali (es. utilizzabilità di dichiarazioni) richiede una specifica indicazione della norma violata e delle ragioni concrete per cui l'uso di quella prova sarebbe illegittimo; deduzioni generiche non bastano.
- Ricorsi mal formulati possono comportare, oltre all'inammissibilità, condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi essenziale curare la forma e la sostanza dell'impugnazione.
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