Cassazione Penale, Ordinanza n. 29922/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per tentato furto aggravato. In particolare ha dedotto, con il primo e il secondo motivo trattati congiuntamente, il vizio di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano sostanzialmente quelle già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua; ha inoltre evidenziato l'assenza di una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la gravità del fatto e la sua indicativa capacità operativa e organizzativa.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude la tenuità valorizzando la gravità del fatto e gli indici della capacità operativa e organizzativa; in cassazione la censura deve essere specifica e confrontarsi con tali argomentazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, senza autonoma critica, le doglianze già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi sintomatici di non minima offensività, quali la gravità del fatto e indici di capacità operativa o organizzativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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