Ordinanza n. 590/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia – sede di Brescia, Seconda Sezione, n. 673/2022, pubblicata l’8.07.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso al difensore, disposte nell’ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel procedimento di ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 673/2022, il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, con successiva sentenza n. 587/2023, era stato liquidato il compenso spettante al suo patrocinatore. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, per l’anno d’imposta 2022, il reddito complessivo del ricorrente, pari a euro 14.171,95, superava il limite di euro 11.746,68 previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio. Il Tribunale ha quindi esaminato la permanenza dei presupposti reddituali del patrocinio, consentendo alla parte di svolgere le proprie difese.
La decisione
Il TAR ha revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che il superamento della soglia reddituale prevista dall’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 imponesse la revoca del beneficio. Per conseguenza, ha revocato anche la liquidazione del compenso precedentemente disposta in favore del patrocinatore del ricorrente. Il Collegio ha precisato che la fase processuale era necessaria per consentire alla parte di difendersi rispetto alla perdita del beneficio, ma non comportava la riattivazione di un contraddittorio sostanziale con l’amministrazione resistente; pertanto non ha statuito sulle spese, dichiarandole non dovute.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Il superamento del limite reddituale previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato impone la revoca del beneficio.
Massime di principio
- Il superamento della soglia reddituale prevista dall’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 costituisce presupposto per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato comporta, quale conseguenza, la revoca della liquidazione del compenso già disposta in favore del difensore della parte beneficiaria.
- La fase processuale destinata a consentire alla parte beneficiaria di difendersi sulla revoca del patrocinio non determina, di per sé, la riapertura di un contraddittorio sostanziale con l’amministrazione resistente e non impone una pronuncia sulle spese.
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