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Ordinanza

Ordinanza n. 2353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, 14 maggio 2026, n. 2837.

Giustizia amministrativa202604200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti della prova di cronometraggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, secondo quanto emerge dalla pronuncia, l’irregolarità tecnica della prova di cronometraggio. In particolare, ha prospettato l’inattendibilità della piastra di tocco che comandava l’arresto del cronometro elettronico e un’anomalia del sistema di cronometraggio, dalla quale sarebbe verosimilmente dipeso il mancato arresto del tempo. È stata inoltre contestata la mancanza di un tabellone recante in tempo reale il risultato della prova.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l’appello e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto non dimostrata la concreta ed effettiva sussistenza di elementi idonei a porre in dubbio la regolarità tecnica della prova, valorizzando quanto già motivato dal primo giudice sull’attendibilità delle operazioni di cronometraggio. La mera prospettazione dell’inattendibilità della piastra di tocco o dell’anomalia del sistema, non supportata da elementi dimostrativi, non è stata ritenuta sufficiente. La mancanza del tabellone con il risultato in tempo reale non è stata considerata, di per sé, invalidante, poiché il bando non ne prevedeva la predisposizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la contestazione della regolarità tecnica di una prova selettiva richiede la dimostrazione, almeno sul piano del fumus, di elementi concreti ed effettivi idonei a porre in dubbio l’attendibilità delle operazioni svolte; una mera prospettazione ipotetica non è sufficiente.
  • La mancata predisposizione di un tabellone per la visualizzazione in tempo reale del risultato di una prova non invalida la prova stessa quando tale adempimento non sia previsto dal bando o dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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