Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26991/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in sostanza, l'assenza di adeguati accertamenti della polizia giudiziaria sull'esatta ubicazione del domicilio coatto presso il quale le era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. La doglianza mirava a contestare la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, secondo cui gli operanti si erano recati all'indirizzo indicato come luogo di esecuzione della misura e avevano avuto conferma da un vicino di casa che quell'immobile fosse effettivamente l'abitazione dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la motivazione della sentenza impugnata sul punto era immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. In particolare, la Corte d'appello aveva già spiegato che gli operanti si erano recati all'indirizzo indicato quale luogo degli arresti domiciliari e che un vicino di casa aveva confermato che si trattava dell'abitazione dell'imputata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente dal controllo di legittimità sulla motivazione, che la Corte reputa non viziata.

  • art. 606 c.p.p.

    la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché diretta a contestare una ricostruzione fattuale già adeguatamente motivata nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto forma di deduzione di vizio, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto già motivatamente accertato dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e non manifestamente illogica su un punto decisivo di fatto, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • La contestazione dell'esatta individuazione del luogo di esecuzione di una misura cautelare o coercitiva non è scrutinabile in cassazione se il giudice di merito ha fondato la propria conclusione su riscontri fattuali specifici e convergenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.