Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04399/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato personalmente in Cassazione l'ordinanza resa dal tribunale di sorveglianza di Bologna in data 6 maggio 2025. La Corte non affronta il merito della decisione di sorveglianza, ma rileva che il ricorso è stato sottoscritto e presentato direttamente dal condannato, in violazione delle regole di rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione. Il motivo decisivo è quindi esclusivamente processuale: mancanza di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme previste per l'impugnazione e, per il ricorso avverso il provvedimento indicato, non può essere validamente proposto personalmente dal condannato nei casi in cui sia richiesta l'assistenza tecnica obbligatoria.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa ha rafforzato il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza tecnica di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione quando la legge lo richiede; la proposizione personale del ricorso da parte del condannato determina inammissibilità.
  • L'inosservanza del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato integra una causa autonoma di inammissibilità, che impedisce l'esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.