Cassazione Penale, Sentenza n. 26213/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per il reato di tentato omicidio nei confronti del coinquilino Carstescu Ion per fatti del 8 agosto 2022: avrebbe colpito il vittima al torace con un coltello da cucina a lama di 20 cm, cagionando un pneumotorace con compromissione di un parametro vitale (prognosi poi fissata in 20 giorni). In appello era stata confermata la condanna, ritenendo i giudici la versione difensiva (autodifesa) inattendibile in relazione alla dinamica e alla direzione frontale della ferita. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) motivazione illogica/errata qualificazione sotto gli artt. 582 e 590 c.p. (mancanza volontà omicidiaria) e (2) errata applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti (artt. 62 n.2, 62-bis e 133 c.p.), contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che avrebbe dovuto tenere conto, tra l'altro, dell'età e dell'attività lavorativa di badante e del fatto che la ricorrente aveva prestato soccorso alla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata la valutazione di merito circa la sussistenza della volontà omicidiaria (mezzo idoneo, zona toracica, direzione frontale della coltellata) e confermando il principio che il giudice di legittimità non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto dei giudici di merito se adeguatamente motivate. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche solo richiamando il comportamento processuale (la negazione del fatto) senza valutare positivamente elementi evidenziati (es. il pronto soccorso prestato alla vittima, l'età, l'attività lavorativa) che potevano giustificare le attenuanti. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è rigettato e la condanna (pena di anni 4 e mesi 8) resta confermata.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla fattispecie di tentato omicidio; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi del delitto in considerazione del mezzo, della zona colpita e della direzione del colpo
Richiamato unitamente all'art. 582 nella censura difensiva; la decisione di merito è stata confermata sulla base della dinamica e dei rilievi medico-legali
Riferito alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di Cassazione ha richiamato che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi di segno positivo e una motivazione specifica
Citado insieme alle altre norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'appello dovrà riesaminare il punto alla luce degli elementi positivi non considerati
Norma relativa al giudizio di equivalenza tra circostanze; implicata nella censura sulla determinazione della pena e sul riconoscimento (o diniego) delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La sussistenza della volontà omicidiaria può essere desunta dalla idoneità del mezzo (es. coltello a lama lunga), dalla zona colpita (torace) e dalla direzione del colpo; giudici di merito che motivano su questi elementi difficilmente saranno rimossi in Cassazione
- Il giudice di legittimità non può rivedere liberamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito se la motivazione è completa, coerente e risponde alle deduzioni delle parti
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico in assenza di elementi negativi della personalità; richiede però che il giudice individui e motivi positivamente gli elementi che giustificano la mitigazione
- In caso di specifica richiesta delle attenuanti generiche, il giudice deve valutare e motivare anche gli elementi 'in positivo' prodotti dalla difesa (es. comportamento post-fatto come il prestare soccorso, età, professione, carattere) e non può limitarsi a richiamare soltanto la negazione del fatto come motivo esclusivo del diniego
- Se il giudice di merito omette di considerare elementi rilevanti e richiesti dall'imputato in relazione alle attenuanti, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale profilo e disporre il rinvio per un nuovo esame
- Anche se la Corte di Cassazione accoglie solo parzialmente il ricorso (es. solo sul punto delle attenuanti), la condanna sostanziale può rimanere confermata; la parte che ottiene la riforma limitata ottiene però la possibilità di una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio
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