Cassazione Civile, Ordinanza n. 22084/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione, ritenendo rituale la notifica della cartella, infondata l'eccezione sulla mancata sottoscrizione del ruolo e generica la censura sul calcolo degli interessi. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi chiesto la sospensione e quindi l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-quater), producendo documentazione relativa alla domanda, all'ammissione e ai pagamenti effettuati, mentre la controparte ha contestato la piena perfezione della definizione per asserita decadenza dal beneficio e successiva riammissione alla procedura. Il tema decisivo è divenuto quindi se la definizione agevolata, alla luce dello ius superveniens e della normativa interpretativa autentica, comportasse l'estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dato atto dell'intervenuta definizione agevolata del carico tributario e, applicando la disciplina sopravvenuta interpretata dalle Sezioni Unite, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto tempestiva l'istanza di fissazione dell'udienza proposta dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ma l'ha respinta nel merito, osservando che, ai fini dell'estinzione del giudizio, lo ius superveniens considera sufficiente il versamento della prima o unica rata insieme alla documentazione richiesta. In assenza di una specifica disciplina sulle spese del procedimento incidentale, ha applicato la regola generale dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., ponendo le spese del processo estinto a carico di chi le ha anticipate e compensando quelle del subprocedimento incidentale relativo all'opposizione al decreto di estinzione.
Norme richiamate
Il decreto presidenziale può dichiarare l'estinzione nei casi previsti dalla legge; l'istanza di fissazione dell'udienza proposta entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto fa venir meno il decreto e rimette al collegio la verifica dei presupposti dell'estinzione.
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è la base normativa della domanda di rottamazione-quater presentata dalla parte contribuente.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"
La Corte richiama la regola originaria secondo cui l'estinzione è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti.
art. 12-bis del d.l. n. 84/2025
Norma di interpretazione autentica: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione indicata.
art. 3-bis del d.l. n. 202/2024
comma 1; comma 2, lettera c)
È richiamato tra le disposizioni che disciplinano la riammissione/definizione agevolata e la documentazione da produrre ai fini dell'estinzione del giudizio.
In mancanza di disposizioni speciali, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
È richiamato per la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte dell'agente della riscossione, necessaria insieme agli altri documenti per l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, l'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. proposta contro il decreto presidenziale di estinzione tempestivamente depositata determina il venir meno del decreto e rimette al collegio la verifica piena dei presupposti estintivi, con ripristino del contraddittorio.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi fiscali, la disciplina interpretativa autentica sopravvenuta considera sufficiente, per il perfezionamento rilevante nel processo, il versamento della prima o unica rata, purché sia prodotta la documentazione richiesta dalla legge.
- Quando il giudizio è estinto per effetto di una definizione agevolata, in assenza di una disciplina speciale, le spese seguono la regola generale del processo estinto e restano a carico di chi le ha anticipate.
- La verifica della sussistenza dei presupposti dell'estinzione deve essere compiuta alla luce dello ius superveniens applicabile al momento della decisione, anche se il procedimento estintivo era già stato avviato in base alla disciplina previgente.
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