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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28934/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso per ottenere il pagamento del corrispettivo di lavori di fornitura e posa in opera di infissi eseguiti in un immobile di proprietà di una coppia. Dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo e il parziale accoglimento dell’opposizione in primo grado, i soccombenti proponevano appello. In cassazione l’appellato, rimasto contumace nel giudizio di secondo grado, deduceva la nullità o inesistenza della sentenza d’appello e dell’intero procedimento di gravame per nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello: l’atto era stato inviato via PEC a un indirizzo riferibile a un avvocato diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado. Sosteneva che, essendo mancata la sua costituzione in appello e non essendo stata rinnovata la notifica, l’atto di impugnazione dovesse considerarsi invalido con estensione del vizio all’intero procedimento e conseguente giudicato della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio della notificazione della citazione in appello non fosse inesistenza ma nullità, perché l’errore riguardava l’individuazione del luogo/indirizzo di notificazione e non gli elementi essenziali della notificazione. Tuttavia ha accolto il ricorso perché la nullità non si è sanata: il destinatario non si è costituito in appello, sicché non vi è stato raggiungimento dello scopo della notifica. La Corte ha escluso che la sola conoscenza di fatto dell’atto potesse equivalere alla conoscenza legale derivante da una notifica rituale. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità della notificazione si estende agli atti successivi solo nei limiti in cui non sia intervenuta una valida sanatoria; la parte ricorrente la invocava per sostenere l’estensione del vizio all’intero procedimento d’appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente solo quando manchino i suoi elementi costitutivi essenziali; se il vizio riguarda modalità non essenziali, come l’individuazione errata dell’indirizzo o del luogo di notifica, il vizio è normalmente una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione si sana per raggiungimento dello scopo solo quando il destinatario si costituisce in giudizio; la mera conoscenza di fatto dell’atto non equivale alla conoscenza legale assicurata da una notifica eseguita nelle forme di legge.
  • Se il destinatario dell’atto impugnatorio resta contumace, la notifica nulla non può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, con conseguente invalidità del procedimento di impugnazione e necessità di cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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