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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27396/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato BERTELLI avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che, riformando la decisione assolutoria del Giudice di Pace, lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per aver riformato l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale rispetto alla valutazione delle prove dichiarative; (2) vizio di motivazione per presunta mancanza e contraddittorietà nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e omessa valutazione di prove decisive; (3) illogicità della motivazione per non avere considerato la richiesta di perizia psicologica sulla persona offesa e le allegazioni relative alla sua età e stato di salute mentale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbite le altre censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria del Giudice di Pace operata in appello senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il giudice d'appello modifica la valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Le restanti censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    L'annullamento conferma che, quando in appello si intenda riformare una sentenza di primo grado basata su prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione diretta delle fonti dichiarative) prima di modificare la valutazione della responsabilità penale.

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    La pronuncia richiama che la violazione di legge relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in presenza di nuova valutazione delle dichiarazioni può essere dedotta con ricorso per Cassazione ai sensi di questa lettera (motivazione viziata per violazione di norme procedurali).

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    "perché manca la prova della penale responsabilità dell'imputato"

    Il Giudice di Pace aveva pronunciato l'assoluzione ai sensi di questa norma, ritenendo assente la prova della responsabilità penale; la Corte ha stabilito che tale valutazione non poteva essere ribaltata in appello senza rinnovare l'istruttoria sulle stesse prove dichiarative.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale; non incide direttamente sul merito della rinnovazione istruttoria ma sul procedimento davanti alla Corte.

Massime di principio

  • Se il giudice di appello intende modificare la valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive raccolte in primo grado, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione diretta delle medesime fonti); l'omissione configura vizio di legge.
  • La semplice rivalutazione a distanza delle deposizioni già assunte dal giudice di primo grado, senza rinnovazione, non è sufficiente a fondare una riforma che incida sugli effetti civili dell'assoluzione.
  • Le censure sulla motivazione (contraddittorietà, omissione di perizie richieste) possono risultare assorbite se il vizio decisivo riguarda la violazione procedurale della mancata rinnovazione dell'istruttoria.
  • In casi analoghi la difesa deve proporre tempestivamente l'eccezione della violazione dell'art. 603, comma 3-bis, e chiedere la rinnovazione dell'istruttoria; in mancanza, la pronuncia di un giudice d'appello che riformi l'assoluzione può essere annullata in Cassazione.
  • Quando si discute l'attendibilità di dichiarazioni che implicano valutazioni soggettive o elementi non puramente fattuali, il criterio corretto è la diretta escussione o la rinnovazione dell'assunzione di prova, perché solo così il giudice può "depurare" il dichiarato da cause di interferenza e pervenire a una valutazione conforme al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

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