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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13535/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma del G.U.P., aveva riqualificato il reato originario da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia, escludendo l'aggravante dell'art. 416-bis; deduceva (1) la mancanza della condizione di procedibilità (querela) perché i verbali erano intitolati "denuncia" e non "querela" e mancava una manifestazione chiara della volontà punitiva; (2) carenza di elementi costitutivi del reato per difetto di condotta intimidatoria imputabile a D'Aponte, trattandosi solo di pressioni psicologiche verso un debitore recidivo nell'inadempimento; (3) violazione dell'art. 62-bis per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto la censura generica e ha confermato il principio che la volontà di querelare può emergere anche da atti non intitolati "querela": la reiterazione di una denuncia e successive integrazioni, la produzione di documentazione e la collaborazione con le indagini (registrazione di una conversazione, titoli di credito, matrici di assegni) sono indici idonei a manifestare la volontà punitiva secondo il principio del "favor querelae". Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha accertato l'esistenza di minacce e pressioni intimidatorie comprovate dalla conversazione acquisita in presa diretta in cui si fa riferimento a soggetti legati al narcotraffico e a ritorsioni anche verso i familiari; la possibile millanteria sulla provenienza dei fondi non scalfisce il rilievo intimidatorio della condotta. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato il giudizio di merito: non vi erano elementi personali dell'imputato idonei a giustificare un'attenuazione, e le incongruenze del documento della persona offesa non incidono sulla sfera soggettiva del reo ai fini della dosimetria. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen.

    La censura riferita a questa norma è stata ritenuta formulata genericamente; la Corte evidenzia che eventuali questioni di procedibilità connesse alla querela richiedono valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se non specificamente e adeguatamente dedotta

  • art. 336 cod. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla procedibilità, la norma è stata affrontata con l'osservazione che la manifestazione della volontà punitiva può emergere anche da atti non formalmente intitolati 'querela' e che il principio del 'favor querelae' ne guida l'interpretazione

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamata nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla rivalutazione dei fatti e delle prove

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante ex art. 416-bis era stata esclusa dalla Corte di appello; la Cassazione non ha censurato tale esclusione, dando atto che la qualificazione dell'evento rispetto all'aggravante è questione di merito adeguatamente motivata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti comuni: la Corte ha confermato che l'assenza di elementi soggettivi personali e giustificativi rende legittimo il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha osservato che incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa non possono essere trasferite sulla sfera soggettiva dell'imputato ai fini della dosimetria, salvo elementi specifici riguardanti il reo

  • Principio del "favor querelae" (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    La Corte applica il principio secondo cui, in caso di dubbio, la manifestazione della volontà di perseguire penalmente la condotta può essere desunta da atti non formalmente intitolati 'querela' (denunce, integrazioni, produzione di documenti e collaborazioni investigative), privilegiando un'interpretazione favorevole alla procedibilità

Massime di principio

  • La volontà di procedere penalmente (querela) può ricavarsi da atti diversi dalla formale "querela": denunce reiterate, integrazioni, produzione di documentazione e collaborazione con le forze dell'ordine possono manifestarla validamente
  • La qualificazione del fatto (es. riqualificazione da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e la valutazione dell'attendibilità delle prove sono in primo luogo questioni di merito; la Cassazione non rinviene errori se la motivazione è compatibile con un apprezzamento plausibile
  • Le registrazioni acquisite in presa diretta e le espressioni minacciose che richiamano soggetti legati alla criminalità organizzata hanno rilevanza intimidatoria anche se la provenienza effettiva dei fondi è controversa
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche va motivato sulla base di elementi attinenti alla sfera soggettiva dell'imputato; incongruenze nella testimonianza della persona offesa non sono di per sé idonee a giustificare attenuazioni
  • Le questioni di procedibilità connesse alla querela sono in larga parte questioni di fatto e pertanto richiedono deduzioni precise e prove documentali: censure generiche in Cassazione sono inammissibili

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