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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32265/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sassari del 14/09/2020 relativa a decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. Il ricorrente deduce che l'udienza del 14/09/2020, formalmente indicata come rito camerale, in realtà si sarebbe svolta con presenza di pubblico, con spostamento in un'aula destinata a udienze penali pubbliche e con successiva discrepanza tra dispositivi e motivi nella notificazione, circostanze che avrebbero indotto a considerare i termini di impugnazione applicabili diversi (art. 585, comma 1, lett. b)). Contesta altresì la valutazione della Corte circa il termine di cui all'art. 325, comma 1 c.p.p.

La decisione

Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato alla correzione di errori percettivi essenziali nella lettura degli atti da parte della Corte di legittimità e non possa essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di fatto o circostanze che giustificherebbero la tardiva proposizione dell'impugnazione. Nel merito, la Terza Sezione aveva correttamente constatato la tardività dell'impugnazione avverso l'ordinanza (violazione dei termini ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a)). Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario limitato a correggere errori percettivi essenziali nella lettura degli atti da parte della Corte di legittimità; non può essere utilizzato per sollevare questioni di fatto o per introdurre un "quarto grado" di giudizio.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte non ha accolto la contestazione del calcolo del termine basata su fatti relativi allo svolgimento dell'udienza, ritenendo tali circostanze non idonee a configurare un errore percettivo correggibile con l'art. 625-bis.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per ritenere l'impugnazione tardiva: il vizio procedurale contestato riguarda la violazione dei termini previsti per l'impugnazione, che la Corte ha correttamente constatato.

  • art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale termine alternativo da applicare in ragione della presunta non ritualità camerale dell'udienza; la Corte ha ritenuto che le circostanze dedotte non possano trasformare il ricorso straordinario in mezzo per contestare la tardività attraverso fatti non contenuti negli atti decisivi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e va utilizzato solo per correggere errori percettivi effettivi e documentabili nella lettura degli atti della Corte di legittimità; non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni di fatto o a protrarre il confronto oltre i gradi ordinari di giudizio.
  • Per contestare la tempestività di un'impugnazione occorre dimostrare, mediante elementi degli atti o prove documentali, un errore formale o di percezione nella decisione impugnata; semplici circostanze fattuali o deduzioni sul comportamento delle parti/uditorio non sostengono il ricorso straordinario.
  • Se si ritiene che un'udienza definita "a rito camerale" sia stata in realtà pubblica o non rituale, è fondamentale raccogliere e depositare immediatamente prove (verbali, attestazioni, testimoni, registrazioni) e impugnare nei termini ordinari pertinenti, invece di cercare di sanare la tardività con rimedi straordinari.
  • La mancata cura del rispetto dei termini processuali espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni (spese processuali e ammende); dunque, in dubbio, è preferibile proporre l'impugnazione entro il termine più breve e poi sollevare eventuali questioni procedure o di nullità nell'atto di impugnazione.
  • Le censure che riguardano fatti o valutazioni probatorie devono essere trattate nei gradi ordinari di giudizio o con mezzi idonei a incidere sul contenuto degli atti, non tramite il rimedio straordinario per errore di fatto, salvo che non si dimostri chiaramente che la Corte di legittimità abbia errato nella percezione degli atti al punto da influire sulla decisione.

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