Cassazione Penale, Ordinanza n. 30954/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in sede di continuazione, aveva collegato la precedente condanna per più episodi di ricettazione, più episodi di furto tentato, furto consumato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli, anche al delitto di rapina già oggetto di altra sentenza. Con l'unico motivo ha censurato la determinazione degli aumenti di pena per i reati "satellite", sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio; la doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., ed è sindacabile solo se arbitraria, manifestamente illogica o priva di motivazione sufficiente. La Corte ha inoltre osservato che gli aumenti di pena erano contenuti e proporzionati alla gravità dei fatti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena in base alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
Richiamato implicitamente dalla decisione sulla continuazione e sugli aumenti di pena per i reati satellite.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la decisione non è frutto di arbitrio, manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- La doglianza che contesti in sede di legittimità la congruità degli aumenti di pena per i reati satellite, senza evidenziare vizi logici o giuridici, è inammissibile.
- In tema di continuazione, gli aumenti di pena applicati ai reati unificati dal vincolo continuativo sono censurabili solo quando risultino sproporzionati o irragionevoli rispetto alla gravità dei fatti, non quando siano contenuti e adeguatamente motivati.
Come è indicizzato
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