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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26308/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 4 marzo 2025, con cui era stata confermata l'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata nei giudizi di merito. La decisione di merito aveva ritenuto integrato l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore sulla base dell'osservazione diretta degli operanti, che avevano visto l'imputato indicare con gesti inequivoci ai conducenti lo stallo da occupare e poi avvicinarsi chiedendo denaro con la mano tesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non consentite in sede di legittimità, attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, temi riservati al giudice di merito. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità, poiché sorretta da corretti criteri inferenziali e da massime di esperienza condivisibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del materiale probatorio, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le doglianze si risolvono in contestazioni di merito e il giudice territoriale ha applicato corretti criteri di inferenza e massime di esperienza per valorizzare gli elementi probatori.
  • La configurabilità dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore può essere desunta da condotte univoche quali l'indicazione agli automobilisti dello stallo da occupare seguita dalla richiesta di denaro, se tali circostanze sono direttamente osservate dagli operanti e apprezzate con motivazione logica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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