Cassazione Penale, Sentenza n. 15106/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cesari ha impugnato il rigetto dell'istanza di revisione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.: sosteneva l'inconciliabilità ontologica tra i fatti accertati nella sentenza di patteggiamento a suo carico (che indicavano la rivelazione di esposti e notizie d'ufficio) e quelli stabiliti nella sentenza di assoluzione irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati Di Guardo e Martire (che aveva accertato l'inesistenza degli esposti e che Di Guardo era venuto a conoscenza delle indagini da altre fonti), per cui, secondo il ricorrente, la sentenza di condanna non poteva reggere.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. è ammessa anche rispetto a sentenze di patteggiamento e che per la revisione è necessaria un'inconciliabilità ontologica dei fatti (non una mera differente valutazione probatoria). Nel caso concreto la sentenza di assoluzione dei coimputati aveva accertato l'inesistenza degli esposti e che le informazioni non provenivano da atti d'ufficio; ciò rendeva incompatibile, nella materialità dei fatti, la sentenza di patteggiamento che si fondava sulla rivelazione di notizie d'ufficio. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ha revocato la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 21 luglio 2017 e haassolto Paolo Cesari dal reato continuato per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Autorizza la revisione quando i fatti accertati a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza irrevocabile di assoluzione; la Corte ha interpretato la norma come esigente un'inconciliabilità ontologica dei fatti (fatti materiali incompatibili), non una mera contraddittorietà valutativa.
Norma sul patteggiamento; la Corte ha confermato che anche le sentenze pronunciate con il rito del patteggiamento possono essere oggetto di revisione se sussiste l'inconciliabilità di cui all'art. 630.
Descrive il reato di rivelazione di segreto d'ufficio; nella vicenda la condanna di Cesari si fondava sull'accertamento che egli avesse rivelato notizie d'ufficio, accertamento poi smentito dall'assoluzione dei coimputati.
Riguarda la continuazione di reati; citato per qualificare la fattispecie come reato continuato contestato a Cesari.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. è applicabile anche quando la sentenza di condanna deriva da patteggiamento; non è esclusa per la natura del rito.
- Per ottenere la revisione occorre provare un'inconciliabilità ontologica dei fatti materiali accertati in due sentenze irrevocabili: differenze di valutazione probatoria o contraddizioni logiche non sono sufficienti.
- Quando la sentenza di assoluzione di un altro imputato accerta l'inesistenza dell'oggetto materiale della presunta rivelazione o stabilisce che il soggetto offeso è venuto a conoscenza per altre fonti, può venire meno il compendio probatorio a base della condanna e legittimare la revisione e l'assoluzione.
- È necessario che la sentenza assolutoria sia irrevocabile e che il nuovo accertamento comprometta irrimediabilmente il materiale probatorio su cui si fondava la condanna.
- In situazioni simili, l'analisi va condotta confrontando gli elementi storici e materiali posti a base di entrambe le pronunce (documenti, accertamenti sui fatti fattuali), e non limitandosi a contrastare valutazioni giuridiche o probabilità probatorie.
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