Sentenza del 30/09/2015 n. 4254 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termine per l'accertamento - Dichiarazione redditi presentata - Omessa indicazione di redditi appartenenti a specifica categoria - Equivale a omessa presentazione dichiarazione - Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta applicabile la disciplina prevista dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. 600/1973 per l'omessa presentazione della dichiarazione. La presentazione di una dichiarazione contenente altri redditi non sana l'omissione relativa a una specifica categoria reddituale; pertanto, per il reddito non dichiarato, opera il termine di accertamento più ampio previsto per le dichiarazioni omesse.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dei termini di accertamento, dell'omessa indicazione di una specifica categoria di reddito in una dichiarazione dei redditi comunque presentata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la presentazione del modello unico impedisse di considerare la dichiarazione omessa. La decisione afferma invece che la dichiarazione dei redditi è un atto composto, formato da autonome dichiarazioni relative alle diverse categorie reddituali: l'omessa compilazione del quadro concernente una categoria di reddito equivale all'omessa dichiarazione di quel reddito.
Norme richiamate
Art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti; la dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I redditi per i quali manca l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione ha a oggetto i singoli redditi e l'omissione degli elementi necessari alla determinazione di una specifica categoria reddituale comporta che quel reddito sia considerato non dichiarato.
Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973
Quando una specifica categoria di reddito non è dichiarata, anche se il contribuente ha presentato un modello contenente altri redditi, si applica il termine di accertamento previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione.
Massime di principio
- La presentazione formale del modello dichiarativo non esclude automaticamente l'omessa dichiarazione: occorre verificare se tutte le categorie di reddito prodotte siano state effettivamente indicate.
- La dichiarazione dei redditi deve essere valutata come un atto composto; l'omissione di un quadro relativo a una specifica fonte reddituale può avere effetti autonomi rispetto alle altre sezioni correttamente compilate.
- Se un reddito appartenente a una determinata categoria non è indicato, l'Amministrazione può considerarlo non dichiarato e applicare il termine di accertamento più ampio previsto per le dichiarazioni omesse.
- La compilazione di altri quadri o la contestualità della dichiarazione di più redditi non sana l'omissione di una singola categoria reddituale.
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