Cassazione Civile, Ordinanza n. 23812/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel procedimento originario la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla controparte avverso la sentenza della Corte d'Appello e aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa. Tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza non era stata riportata la richiesta di distrazione delle spese, formulata nel controricorso e nella memoria difensiva, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. La parte vittoriosa ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la previsione della distrazione in favore del proprio avvocato. La questione posta alla Corte riguardava il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e la sua applicabilità anche ai provvedimenti della Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza precedente fosse aggiunta la formula di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, avvocato indicato in atti. Ha inoltre precisato che il rimedio corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche per le pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, poiché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
È il rimedio da utilizzare per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale emendabile.
Conferma il procedimento di correzione degli errori materiali quale strumento per integrare il provvedimento nei casi di omissione relativa alla distrazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con la tutela del difensore che abbia anticipato o abbia diritto agli onorari e alle spese.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La cancelleria è incaricata dell'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma né impone l'uso dei mezzi ordinari di impugnazione, ma può essere sanata con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario realizza un effetto accessorio alla condanna alle spese e, se omessa nel dispositivo, può essere inserita mediante correzione del provvedimento.
- La soluzione della correzione materiale risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, oltre a consentire al difensore di munirsi rapidamente di un titolo esecutivo.
Come è indicizzato
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