Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26145/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendoli responsabili di furto aggravato. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva. Con il secondo motivo hanno dedotto contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulla recidiva non risultava proposta in appello e quindi era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la doglianza non consentita e comunque manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva indicato ragioni specifiche e sufficienti per il diniego, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; la mancata previa deduzione comporta inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure che non risultino previamente dedotte come motivi di appello, quando la legge le preveda a pena di inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che dia conto analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando sia esente da evidenti illogicità e il ricorso miri solo a una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.