Cassazione Penale, Ordinanza n. 26145/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendoli responsabili di furto aggravato. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva. Con il secondo motivo hanno dedotto contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulla recidiva non risultava proposta in appello e quindi era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la doglianza non consentita e comunque manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva indicato ragioni specifiche e sufficienti per il diniego, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; la mancata previa deduzione comporta inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure che non risultino previamente dedotte come motivi di appello, quando la legge le preveda a pena di inammissibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che dia conto analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando sia esente da evidenti illogicità e il ricorso miri solo a una nuova valutazione del merito.
Come è indicizzato
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