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Ordinanza

Ordinanza n. 7264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 18650/2024.

Giustizia amministrativa202503235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Istanza del verificatore per la liquidazione del compenso per l’attività di verificazione svolta nel giudizio definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 2953/2026; l’ordinanza non decide l’appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 18650/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Dopo la verificazione disposta nel giudizio, il verificatore ha chiesto, con istanza del 23 luglio 2026, la liquidazione di euro 4.932,48 ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. Le parti non si sono opposte alla quantificazione. L’ordinanza riguarda esclusivamente la determinazione e l’imputazione del compenso del verificatore, non i motivi dell’appello del Comune contro la sentenza del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato liquida al verificatore euro 4.932,48, di cui euro 1.000 già corrisposti a titolo di acconto. Ritiene applicabili la liquidazione a tempo secondo vacazioni, perché l’accertamento non rientra nelle categorie cui il d.m. 30 maggio 2002 assegna tariffe specifiche, e l’aumento massimo previsto dall’art. 52 d.P.R. n. 115/2002, considerata la complessità e particolarità tecnico-scientifica della verificazione e il mancato aggiornamento periodico dei compensi. Pone il pagamento, nei rapporti esterni con il verificatore, a carico solidale di tutte le parti costituite; resta impregiudicata la ripartizione interna secondo la regolazione delle spese contenuta nella sentenza n. 2953/2026.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    Rilevato che con istanza depositata in data 23 luglio 2026 il verificatore ha chiesto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., la liquidazione del compenso nella misura di euro 4.932,48;

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di liquidazione del compenso del verificatore.

  • d.m. 30 maggio 2002

    considerato che il compenso va liquidato a tempo, secondo vacazioni, dal momento che l’accertamento svolto dal verificatore non rientra nelle categorie per le quali il d.m. 30 maggio 2002 prevede specifiche tariffe;

    In mancanza di una tariffa specifica applicabile alla categoria dell’accertamento, il compenso va determinato a tempo secondo vacazioni.

  • art. 54 d.P.R. n. 115/2002

    che, in considerazione della complessità e della particolarità sotto il profilo tecnico scientifico della verificazione svolta e tenuto anche conto del mancato adeguamento periodico dei compensi previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 115/2002, può essere applicato l’aumento massimo del compenso contemplato dall’art. 52 d.P.R. n. 115/2002;

    Il mancato adeguamento periodico dei compensi è considerato, insieme alla complessità tecnico-scientifica dell’attività, nell’applicazione dell’aumento massimo previsto dall’art. 52.

  • art. 52 d.P.R. n. 115/2002

    che, in considerazione della complessità e della particolarità sotto il profilo tecnico scientifico della verificazione svolta e tenuto anche conto del mancato adeguamento periodico dei compensi previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 115/2002, può essere applicato l’aumento massimo del compenso contemplato dall’art. 52 d.P.R. n. 115/2002;

    L’aumento massimo del compenso può essere applicato in ragione della complessità e della particolarità tecnico-scientifica della verificazione, anche tenendo conto del mancato adeguamento periodico dei compensi.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento affidato al verificatore non rientra nelle categorie per le quali il d.m. 30 maggio 2002 stabilisce tariffe specifiche, il compenso è liquidato a tempo secondo vacazioni.
  • La complessità e la particolarità tecnico-scientifica della verificazione, considerate anche alla luce del mancato adeguamento periodico dei compensi, possono giustificare l’applicazione dell’aumento massimo previsto dall’art. 52 d.P.R. n. 115/2002.
  • Nei rapporti esterni con il verificatore, il compenso per la verificazione grava in solido su tutte le parti del giudizio; la ripartizione interna resta regolata dalla statuizione sulle spese processuali e dal principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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