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Ordinanza

Ordinanza n. 15555/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal sig. Sukhpreet Singh Sukhpreet Singh con assicurata n. 055995275807, provvedimento notificato in data 5 novembre 2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non;

Giustizia amministrativa202515879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 5 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il decreto con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’ordinanza non espone i motivi di ricorso né decide la controversia sull’atto impugnato: riguarda esclusivamente l’istanza del difensore per la liquidazione del compenso, dopo l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza depositata il 13 maggio 2026 non era accompagnata dalla nota di liquidazione richiamata, non reperibile agli atti, né da documentazione aggiornata sulla permanenza dei requisiti reddituali.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’istante, assegnandole 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare la nota di liquidazione della parcella e una dichiarazione sostitutiva, corredata da documento d’identità e dagli eventuali documenti fiscali, attestante che il reddito familiare imponibile rilevante nel 2025 non superava i limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto necessario verificare la permanenza dei requisiti reddituali prima di decidere sull’istanza di liquidazione; nel caso, essendo il processo iniziato nel dicembre 2025 e concluso nel gennaio 2026, ha individuato nel reddito relativo al 2025 il dato da aggiornare rispetto a quello del 2024 indicato nella domanda di ammissione. La definizione dell’istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna decisione è resa sul ricorso contro il decreto di irricevibilità.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

    L'istante deve attestare i requisiti reddituali e impegnarsi a comunicare, durante il processo, le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente; nel caso concreto occorreva aggiornare la documentazione per il 2025.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato nel 2025 non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative

    La verifica riguarda il reddito complessivo imponibile familiare, formato dai redditi imponibili di tutti i componenti della famiglia, e nel caso è riferita all'anno 2025.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002

    questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità

    Prima di liquidare il compenso, il giudice deve verificare che permangano le condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, ferma la possibilità dei successivi controlli delle autorità competenti.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000

    La documentazione richiesta per attestare i redditi deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e accompagnata da copia di un documento d'identità valido.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000

    Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000

    La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

Massime di principio

  • Prima di provvedere sulla liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'ammissione, ferma la competenza delle autorità preposte ai successivi controlli.
  • Nel corso del processo, la verifica dell'attualità dei requisiti reddituali del patrocinio può richiedere l'aggiornamento dei dati relativi all'anno precedente; ai fini della verifica, il reddito complessivo imponibile comprende i redditi imponibili di tutti i componenti della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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