Ordinanza n. 15555/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal sig. Sukhpreet Singh Sukhpreet Singh con assicurata n. 055995275807, provvedimento notificato in data 5 novembre 2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 5 novembre 2025
Esito
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il decreto con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’ordinanza non espone i motivi di ricorso né decide la controversia sull’atto impugnato: riguarda esclusivamente l’istanza del difensore per la liquidazione del compenso, dopo l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza depositata il 13 maggio 2026 non era accompagnata dalla nota di liquidazione richiamata, non reperibile agli atti, né da documentazione aggiornata sulla permanenza dei requisiti reddituali.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’istante, assegnandole 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare la nota di liquidazione della parcella e una dichiarazione sostitutiva, corredata da documento d’identità e dagli eventuali documenti fiscali, attestante che il reddito familiare imponibile rilevante nel 2025 non superava i limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto necessario verificare la permanenza dei requisiti reddituali prima di decidere sull’istanza di liquidazione; nel caso, essendo il processo iniziato nel dicembre 2025 e concluso nel gennaio 2026, ha individuato nel reddito relativo al 2025 il dato da aggiornare rispetto a quello del 2024 indicato nella domanda di ammissione. La definizione dell’istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna decisione è resa sul ricorso contro il decreto di irricevibilità.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. 115/2002
l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
L'istante deve attestare i requisiti reddituali e impegnarsi a comunicare, durante il processo, le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente; nel caso concreto occorreva aggiornare la documentazione per il 2025.
art. 76 d.P.R. 115/2002
il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato nel 2025 non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative
La verifica riguarda il reddito complessivo imponibile familiare, formato dai redditi imponibili di tutti i componenti della famiglia, e nel caso è riferita all'anno 2025.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità
Prima di liquidare il compenso, il giudice deve verificare che permangano le condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, ferma la possibilità dei successivi controlli delle autorità competenti.
artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000
La documentazione richiesta per attestare i redditi deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e accompagnata da copia di un documento d'identità valido.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Massime di principio
- Prima di provvedere sulla liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'ammissione, ferma la competenza delle autorità preposte ai successivi controlli.
- Nel corso del processo, la verifica dell'attualità dei requisiti reddituali del patrocinio può richiedere l'aggiornamento dei dati relativi all'anno precedente; ai fini della verifica, il reddito complessivo imponibile comprende i redditi imponibili di tutti i componenti della famiglia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 1065/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 15530/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 15532/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 1877/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 1878/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 ott 2026Ordinanza n. 15561/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →