Ordinanza n. 15532/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di rigetto della pratica n. PROT: V-11965 emesso il 21.5.2025 e notificato al lavoratore in data 25.6.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca e archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno e conseguente diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il lavoratore straniero ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del diniego della pratica di visto per lavoro subordinato, motivato dalla mancata conferma e dalla successiva archiviazione del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno, dopo la sospensione di efficacia ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024. Il ricorso contestava specificamente la legittimità della revoca del nulla osta. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale, prima di esaminare la domanda cautelare, considerando che la lesione derivava direttamente dalla revoca del nulla osta e che il diniego consolare del visto ne costituiva una conseguenza meramente applicativa.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, nel cui territorio ha sede l'amministrazione che ha adottato l'atto principale e autonomamente lesivo. Ha chiarito che l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che consente l'attrazione della competenza sugli atti presupposti, riguarda l'impugnazione cumulativa quando l'atto presupposto non sia immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; non si applica quando il diniego del visto è esclusivamente conseguenziale alla revoca del nulla osta, oggetto principale della controversia. La domanda cautelare non è stata esaminata. Le spese sono state compensate per la novità della questione. La causa può proseguire davanti al giudice indicato se riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
E pertanto, non può trovare applicazione quanto previsto dall’art. 13, co. 4 bis, c.p.a., secondo cui “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, perché tale disposizione è riferibile solo alle ipotesi di impugnazione cumulativa di atti collegati da un rapporto di presupposizione, allorquando però l’atto presupposto non sia immediatamente lesivo e non sia, quindi, autonomamente impugnabile.
La regola di attrazione della competenza per gli atti presupposti opera nell'impugnazione cumulativa quando l'atto presupposto non è immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile. Se l'atto principale, immediatamente lesivo, è la revoca del nulla osta e il diniego del visto ne è mera conseguenza, la competenza si determina in relazione alla revoca.
art. 15 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 15 cpa: - “il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado”; - “in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”; - “il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3”; - “se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza”.
Il giudice rileva d'ufficio la propria incompetenza territoriale e la decide prima della domanda cautelare; se si dichiara incompetente, indica il giudice competente. La riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza consente la prosecuzione del processo davanti al giudice indicato.
Massime di principio
- Quando il diniego di un visto è sorretto esclusivamente dalla revoca di un nulla osta immediatamente lesiva e autonomamente impugnabile, la revoca costituisce l'atto principale oggetto della controversia e il diniego del visto ha carattere consequenziale e dipendente.
- La regola di attrazione della competenza territoriale prevista dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. per gli atti presupposti opera nell'impugnazione cumulativa quando l'atto presupposto non è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; se l'atto principale è autonomamente lesivo, la competenza si determina con riguardo a tale atto.
- Il giudice amministrativo deve pronunciarsi sulla competenza prima di decidere la domanda cautelare; dichiarata l'incompetenza, indica il giudice ritenuto competente e la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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