Ordinanza n. 1877/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità fisico-funzionale espresso dal Collegio medico e conseguente esclusione dalla graduatoria della selezione per dieci posti di agente di polizia locale
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritta, orale e di efficienza fisica ed essere stato collocato al quarantaduesimo posto, è stato sottoposto agli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali in occasione dello scorrimento della graduatoria. Il Collegio medico lo ha giudicato fisicamente inidoneo sulla base della documentazione medica presentata e dell’esame obiettivo del 24 aprile 2026, ritenendo superato il cut-off previsto dall’art. 26, comma 1, lett. c), del Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale. Il candidato ha impugnato tale giudizio e l’esclusione, sostenendo, anche tramite una perizia medico-legale di parte, che la valutazione non fosse attendibile perché basata su un’unica risultanza sfavorevole proveniente da una metodica suscettibile di falsi esiti e da un’interpretazione clinica settoriale. Con precedente ordinanza cautelare il TAR aveva disposto una verificazione; la verificatrice originariamente nominata ha poi dichiarato la propria incompatibilità.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né i motivi di annullamento. Ha sostituito la verificatrice incompatibile con un nuovo verificatore e gli ha chiesto di valutare, sulla base degli atti e dei documenti di causa, se il giudizio medico reso il 24 aprile 2026 fosse clinicamente attendibile, anche se opinabile ma fondato su un’interpretazione clinica parimenti attendibile, oppure clinicamente errato, illogico, irragionevole o basato su elementi insufficienti o inidonei. La verificazione dovrà riferirsi esclusivamente alle condizioni del candidato al momento dell’accertamento concorsuale del 24 aprile 2026, senza considerare condizioni successive suscettibili di modificarsi nel tempo. Il verificatore dovrà avvisare le parti almeno cinque giorni prima delle operazioni e depositare la relazione motivata entro il 23 novembre 2026. La trattazione del prosieguo della domanda cautelare è fissata al 26 novembre 2026; le spese della verificazione e della fase cautelare sono riservate alla definizione di quest’ultima.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Visti gli artt. 19 e 66 cod. proc. amm.
Il TAR richiama le disposizioni processuali poste a fondamento della verificazione e della nomina del verificatore, senza enunciare una distinta interpretazione normativa.
Massime di principio
- Quando è contestata l’attendibilità clinica di un giudizio di inidoneità reso nell’ambito di una selezione pubblica e le risultanze di parte sono controverse, il giudice può disporre una verificazione affidando a un esperto la valutazione della correttezza tecnico-clinica dell’accertamento amministrativo.
- La verificazione diretta a controllare un giudizio di idoneità riferito a una data determinata deve essere circoscritta alle condizioni dell’interessato esistenti in quel momento, senza utilizzare dati successivi quando riguardino condizioni suscettibili di mutare nel tempo.
Come è indicizzato
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