Ordinanza n. 15530/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di rigetto della pratica n. PROT: V-13081 emesso il 6.7.2026 e notificato al lavoratore in pari data, con cui l’Ambasciata d’Italia di Dhaka ha disposto il rigetto del nulla osta n.2023/106016 presentato il 27.3.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca o archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato e conseguente diniego del visto d'ingresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto di rigetto della pratica emesso il 6 luglio 2026 dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, relativo al nulla osta per lavoro subordinato presentato il 27 marzo 2023. Il visto era stato negato perché lo Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva confermato il nulla osta dopo la sospensione di efficacia disposta ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e aveva infine archiviato la pratica. Il ricorso contestava specificamente la legittimità della revoca del nulla osta, individuata come atto principale e immediatamente lesivo, oltre al diniego consolare conseguente.
La decisione
Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio il difetto di competenza territoriale e ha dichiarato competente il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, poiché la controversia riguarda principalmente la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Salerno; il diniego del visto è un atto meramente consequenziale, fondato esclusivamente sulla sopravvenuta inefficacia del nulla osta. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non attrae la competenza sull’atto presupposto quando questo sia autonomamente lesivo e direttamente impugnabile. La domanda cautelare non è stata esaminata. In ragione della novità della questione, le spese sono state compensate. L’ordinanza indica che il processo può proseguire davanti al giudice dichiarato competente mediante riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
E pertanto, non può trovare applicazione quanto previsto dall’art. 13, co. 4 bis, c.p.a., secondo cui “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, perché tale disposizione è riferibile solo alle ipotesi di impugnazione cumulativa di atti collegati da un rapporto di presupposizione, allorquando però l’atto presupposto non sia immediatamente lesivo e non sia, quindi, autonomamente impugnabile.
La regola di attrazione della competenza prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. opera quando l’atto presupposto non è immediatamente lesivo e non è autonomamente impugnabile. Se, invece, il provvedimento principale e immediatamente lesivo è autonomamente contestato e l’atto successivo ne costituisce conseguenza necessaria, la competenza si determina in relazione all’atto principale.
art. 15 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 15 cpa: - “il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado”; - “in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”; - “il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3”; - “se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza”.
Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d’ufficio prima della decisione di primo grado; il giudice deve pronunciarsi sulla competenza prima della domanda cautelare e, dichiarandosi incompetente, indica il giudice competente. La riassunzione davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza consente la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Quando il diniego del visto è sorretto esclusivamente dalla revoca o dall’inefficacia del nulla osta al lavoro, e la legittimità di quest’ultimo è specificamente contestata, la controversia ha come oggetto principale il nulla osta; il diniego del visto è un atto consequenziale e dipendente.
- La regola di attrazione della competenza territoriale di cui all’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. riguarda l’impugnazione cumulativa di atti collegati quando l’atto presupposto non è immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile. Se l’atto presupposto è autonomamente lesivo e costituisce l’oggetto principale della controversia, la competenza si determina con riguardo a tale atto.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza territoriale prima della domanda cautelare; dichiarata la propria incompetenza, indica il giudice competente e la causa può proseguire mediante riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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