Ordinanza n. 1065/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Comune all’obbligo, imposto da una sentenza del TAR Puglia, di scegliere tra l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e la restituzione dell’intera particella
Esito
La controversia
Gli eredi hanno promosso il giudizio di ottemperanza per dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato nulla la cessione gratuita di una particella e assegnato al Comune 120 giorni per determinarsi, in alternativa, per l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 oppure per la restituzione. Il TAR ha rilevato d’ufficio che al giudizio di ottemperanza non erano stati chiamati altri due comproprietari, già parti del giudizio di cognizione, o i loro aventi causa.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito dell’ottemperanza. Ha ritenuto che gli altri comproprietari, o i loro aventi causa, siano litisconsorti necessari, poiché il giudicato impone un’unica determinazione, relativa all’intera particella, bene fisicamente non frazionabile, e la scelta amministrativa incide anche sulle loro quote. Ha quindi ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso e dell’ordinanza entro 60 giorni dalla comunicazione, depositando entro lo stesso termine la prova della notificazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Ritenuto che, per tali ragioni, -OMISSIS- e -OMISSIS- (od i loro aventi causa) rivestano la qualità di litisconsorti necessari nel presente giudizio di ottemperanza, sicché occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., prima di procedere alla trattazione del merito del ricorso.
Quando la decisione richiesta in ottemperanza deve riguardare unitariamente un bene indivisibile e incide sui diritti di più titolari del medesimo giudicato, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari prima dell’esame del merito.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Visto il ricorso proposto dagli eredi di -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia – sede di Bari n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata la nullità della cessione gratuita del -OMISSIS-, relativa alla particella OMISSIS- del foglio -OMISSIS-, per mq -OMISSIS-, sottoscritta da -OMISSIS-, OMISSIS- e -OMISSIS-, ed è stato assegnato al Comune di Triggiano il termine di centoventi giorni per determinarsi, in via alternativa, nel senso dell’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 ovvero della sua restituzione.
La sentenza da eseguire aveva lasciato al Comune la scelta alternativa tra l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42-bis e la restituzione; tale scelta riguarda l’intera particella e incide anche sulle quote degli altri comproprietari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, sono litisconsorti necessari i comproprietari, o i loro aventi causa, quando il giudicato impone una determinazione unitaria relativa a un bene fisicamente indivisibile e la sua esecuzione è destinata a incidere anche sulle loro quote.
- Se l’esecuzione del giudicato richiede una scelta amministrativa unitaria relativa a un bene indivisibile, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i titolari interessati prima di trattare il merito dell’ottemperanza.
Come è indicizzato
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