Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione avente a oggetto un immobile composto da negozio, laboratorio, deposito, abitazione e giardino. In occasione di forti precipitazioni, si verificava l’allagamento di cantina e anticantina per la rottura/sfilamento di un tubo collegato all’impianto idrovoro, con danni alla merce depositata e destinata alla vendita. La società conduttrice agiva quindi contro il locatore chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello il locatore contestava tra l’altro la prova del danno e la Corte territoriale riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum, ritenendo insufficiente l’elenco unilaterale dei beni danneggiati e non decisivi i riscontri testimoniali. Con il ricorso per cassazione la società conduttrice deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, applicando la ragione più liquida sul solo difetto di prova del quantum, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda/questione relativa alla causa dell’allagamento, ossia sul vizio strutturale dell’impianto o sulla mancata manutenzione imputabile al locatore; 2) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla regolazione delle spese, assumendo che la pretesa risarcitoria comprendesse anche la domanda di accertamento dell’an debeatur e che, negato il danno, vi sarebbe stata soccombenza reciproca con necessità di compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il principio della ragione più liquida consente al giudice di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione anche senza esaminare previamente altre questioni di merito; nel caso concreto non vi era una questione di rito pretermessa, ma solo questioni di merito, sicché non si configurava violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha dichiarato manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che non era stata proposta una domanda generica separando an debeatur e quantum debeatur, ma un’unica domanda di condanna al risarcimento, la quale non genera due distinti capi di domanda ai fini della soccombenza reciproca e della compensazione delle spese. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello, decidendo sulla questione di merito ritenuta più liquida, non ha omesso di pronunciare su una domanda autonoma, ma ha semplicemente scelto di definire la causa sulla base del difetto di prova del danno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata respinta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato reputato manifestamente infondato perché non risultava un fatto decisivo omesso, bensì una contestazione sulla qualificazione della domanda e sulla regolazione delle spese.
La Corte ha escluso la soccombenza reciproca e quindi la necessità di compensazione delle spese, perché la domanda risarcitoria proposta era unitaria e non scindibile in due autonome domande.
art. 111 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del principio della ragione più liquida, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 24 Cost.
Unitamente all'art. 111 Cost., è indicato come base costituzionale del principio della ragione più liquida.
È richiamato nel dibattito sull'ordine di trattazione delle questioni; la Corte osserva che, nel caso concreto, essendo in gioco solo questioni di merito, il principio della ragione più liquida era correttamente applicabile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Richiamato in combinazione con il comma 1 quater quale base dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più immediata e agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, quando si tratti di questioni di merito, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non si configura quando il giudice d'appello ometta di esaminare ulteriori questioni di merito dopo aver rigettato la domanda per difetto di prova su un profilo decisivo; la corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede l'omessa decisione su una domanda o eccezione, non la mancata trattazione di ogni singolo argomento difensivo.
- Una domanda di condanna specifica al risarcimento del danno costituisce un'unica domanda giudiziale e non si scinde, ai fini processuali, in distinti capi su an debeatur e quantum debeatur, salvo che la parte abbia introdotto una domanda autonoma di mero accertamento.
- In mancanza di soccombenza reciproca reale, non vi è spazio per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la sola mancata dimostrazione del danno non trasforma la domanda risarcitoria in due domande separate.
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