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Ordinanza

Ordinanza n. 3108/2026 - Napoli, Sezione 9

per la corretta esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli IX sez. n. 7096/2025 resa nel giudizio avente n. r.g. 2514/2025, con le misure da adottarsi ritenute più idonee compresa la nomina di un commissario ad acta; ed anche per la dichiarazione di nullità per violazione/elusione del giudicato, o comunque per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) della delibera Direttore generale dell’A.O.R.N. San Pio di Benevento del n. 93 del 29.01.2026 e degli atti istruttori ad essa sottesi ed ivi richiamati;

Giustizia amministrativa202601367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Delibera del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio n. 93 del 29 gennaio 2026, con i relativi atti istruttori, contestata anche per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 7096/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per ottenere la corretta esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sezione IX, n. 7096/2025, chiedendo anche, previa adozione di misure cautelari, la dichiarazione di nullità per violazione o elusione del giudicato oppure l'annullamento della delibera del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio n. 93 del 29 gennaio 2026 e degli atti istruttori richiamati. Dal testo non emergono ulteriori dettagli sulle censure sostanziali rivolte alla delibera.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né le domande di nullità o annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Azienda Ospedaliera San Pio chiarimenti documentati sulla complessiva dotazione organica attualmente dipendente dall'azienda, con specifico riferimento al numero di dirigenti medici dell'Emergenza/Urgenza in servizio nell'intera azienda, al numero degli stessi dirigenti operanti nei Pronto soccorso diversi da quello di Sant'Agata de' Goti, nonché al numero complessivo di medici, infermieri e OSS dipendenti. L'adempimento deve essere eseguito entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli strumenti istruttori del processo amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli strumenti istruttori del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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