Cassazione Penale, Sentenza n. 3890/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che confermava la loro condanna per truffa in concorso, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'acquisizione d'ufficio, senza base normativa, della visura camerale della società Moviter Dool export-import Vinica prodotta dalla persona offesa, ritenuta utile a valutare la validità della querela (condizione di procedibilità); (2) mancata o insufficiente motivazione circa l'originalità del documento e l'autenticità della traduzione dal macedone; (3) illogicità della motivazione in relazione ai dubbi sulla qualifica del soggetto legittimato a proporre querela, in quanto la visura non chiariva chi disponesse dei poteri di rappresentanza; (4) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a prova decisiva (scambio di mail con indicazione di un prezzo diverso), chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, spiegando che il giudice di merito può acquisire in ogni stato e grado del giudizio i documenti necessari a verificare la condizione di procedibilità della querela e che tale acquisizione non pregiudica il diritto di difesa (l'imputato avrebbe potuto chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ex art.129, comma 1, c.p.p.). Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la difesa in realtà chiedeva una rilettura delle prove e una diversa valutazione del fatto, cosa preclusa in Cassazione; la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito era puntuale, persuasiva e sufficiente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. in L. 176/2020
Norma richiamata per il regime del contraddittorio scritto durante il procedimento; qui rilevata solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso.
art. 16, D.L. 30/12/2021, n.228, conv. in L. 25/02/2022 n.15
Richiamata in relazione alla durata/termine di vigenza delle disposizioni che hanno modificato il regime del contraddittorio scritto; non incide sul merito delle censure di diritto sostanziale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai termini necessari per la motivazione; utilizzato per descrivere i limiti della trattazione dei motivi nel ricorso.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che l'imputato possa chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità quando la condizione di procedibilità non risulti sussistente; la Corte ha ricordato che tale rimedio era a disposizione della difesa.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma a carico dei ricorrenti in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I documenti necessari a verificare la condizione di procedibilità della querela possono essere acquisiti dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa purché la parte abbia strumenti processuali per contestare (es. richiesta di improcedibilità ex art.129 c.p.p.).
- Contestazioni sull'originalità di un documento o sull'autenticità di una traduzione devono essere tempestivamente sollevate e valutate nel merito; in Cassazione tali censure sono ammissibili solo se riguardano vizi di motivazione specifici (manifesta illogicità, contraddittorietà o ignoratio probatio), non una semplice richiesta di rivalutazione delle prove.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili censure che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie quando non emergano errori di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
- Se la difesa contesta la legittimazione della persona che ha proposto querela (condizione di procedibilità), è opportuno chiedere espressamente al giudice di merito l'accertamento o la declaratoria di improcedibilità secondo le modalità previste dalla legge, e documentare tempestivamente le obiezioni sull'autenticità/completezza dei documenti prodotti dalla controparte.
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto o su carenze strutturali della motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) piuttosto che su una diversa interpretazione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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