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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3890/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che confermava la loro condanna per truffa in concorso, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'acquisizione d'ufficio, senza base normativa, della visura camerale della società Moviter Dool export-import Vinica prodotta dalla persona offesa, ritenuta utile a valutare la validità della querela (condizione di procedibilità); (2) mancata o insufficiente motivazione circa l'originalità del documento e l'autenticità della traduzione dal macedone; (3) illogicità della motivazione in relazione ai dubbi sulla qualifica del soggetto legittimato a proporre querela, in quanto la visura non chiariva chi disponesse dei poteri di rappresentanza; (4) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a prova decisiva (scambio di mail con indicazione di un prezzo diverso), chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, spiegando che il giudice di merito può acquisire in ogni stato e grado del giudizio i documenti necessari a verificare la condizione di procedibilità della querela e che tale acquisizione non pregiudica il diritto di difesa (l'imputato avrebbe potuto chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ex art.129, comma 1, c.p.p.). Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la difesa in realtà chiedeva una rilettura delle prove e una diversa valutazione del fatto, cosa preclusa in Cassazione; la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito era puntuale, persuasiva e sufficiente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. in L. 176/2020

    Norma richiamata per il regime del contraddittorio scritto durante il procedimento; qui rilevata solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 16, D.L. 30/12/2021, n.228, conv. in L. 25/02/2022 n.15

    Richiamata in relazione alla durata/termine di vigenza delle disposizioni che hanno modificato il regime del contraddittorio scritto; non incide sul merito delle censure di diritto sostanziale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai termini necessari per la motivazione; utilizzato per descrivere i limiti della trattazione dei motivi nel ricorso.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che l'imputato possa chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità quando la condizione di procedibilità non risulti sussistente; la Corte ha ricordato che tale rimedio era a disposizione della difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma a carico dei ricorrenti in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I documenti necessari a verificare la condizione di procedibilità della querela possono essere acquisiti dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa purché la parte abbia strumenti processuali per contestare (es. richiesta di improcedibilità ex art.129 c.p.p.).
  • Contestazioni sull'originalità di un documento o sull'autenticità di una traduzione devono essere tempestivamente sollevate e valutate nel merito; in Cassazione tali censure sono ammissibili solo se riguardano vizi di motivazione specifici (manifesta illogicità, contraddittorietà o ignoratio probatio), non una semplice richiesta di rivalutazione delle prove.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili censure che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie quando non emergano errori di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Se la difesa contesta la legittimazione della persona che ha proposto querela (condizione di procedibilità), è opportuno chiedere espressamente al giudice di merito l'accertamento o la declaratoria di improcedibilità secondo le modalità previste dalla legge, e documentare tempestivamente le obiezioni sull'autenticità/completezza dei documenti prodotti dalla controparte.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto o su carenze strutturali della motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) piuttosto che su una diversa interpretazione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.

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