Cassazione Penale, Sentenza n. 30675/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il giudizio trae origine da una condanna di primo grado emessa dal giudice di pace per il delitto di minaccia ai danni della parte civile. In appello il Tribunale ha ribaltato la decisione, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell’art. 597 c.p.p. e dell’art. 612 c.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del devolutum, procedendo a una rielaborazione del materiale probatorio non richiesta dall’appellante, il quale avrebbe invece devoluto solo la questione della reciprocità delle minacce; 2) violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della condanna di primo grado, lamentando che la sentenza di appello non avrebbe espresso una persuasività superiore né confutato adeguatamente la decisione di primo grado. La parte civile ha insistito anche per la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell’art. 597 c.p.p., l’oggetto dell’appello riguarda i punti della decisione e non i singoli motivi: poiché l’imputato aveva contestato l’affermazione di responsabilità deducendo la reciprocità delle minacce e, comunque, il clima di forte conflittualità e l’inattendibilità delle fonti dichiarative, era devoluto al giudice di appello anche l’accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità, con conseguente legittimità della rivalutazione del materiale probatorio. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: la Corte ha ribadito che, quando l’appello riforma una condanna in assoluzione, non è imposto un nuovo esame delle prove dichiarative decisive, ma occorre una motivazione puntuale e comparativa, capace di giustificare razionalmente il diverso esito; nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente riepilogato le prove, confrontato criticamente la sentenza di primo grado, spiegato la contraddittorietà della prova testimoniale e motivato la ritenuta inattendibilità delle fonti, senza incorrere in illogicità manifeste o travisamenti. È stata inoltre esclusa la dedotta invalidità dell’esame testimoniale per violazione dell’art. 149 c.p.p., poiché tale disposizione ha natura regolamentare e non comporta inutilizzabilità o nullità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
tantum devolutum quantum appellatum
L’appello devolve al giudice i punti della decisione impugnata e non i soli motivi; il giudice di secondo grado può esaminare tutte le questioni astrattamente inerenti al punto devoluto, ivi compresa la rivalutazione del compendio probatorio quando sia contestata la responsabilità.
Norma incriminatrice del delitto di minaccia, richiamata quale fattispecie oggetto del processo.
Richiamato in relazione all’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, in concorso con la motivazione rafforzata.
Norma richiamata per il deposito della memoria della parte civile in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
Disposizione regolamentare sull’esame testimoniale, la cui violazione non determina inutilizzabilità né nullità processuale.
La Corte esclude che la violazione dedotta possa integrare inutilizzabilità, che riguarda le prove illegittimamente acquisite in presenza di uno specifico divieto di acquisizione.
Richiamato per affermare il principio di tassatività delle nullità processuali.
Ribadito come norma regolamentare priva di sanzione processuale specifica.
Citato solo nel richiamo giurisprudenziale alla qualificazione del "capo della sentenza", senza incidenza decisoria autonoma nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum opera con riferimento ai punti della decisione e non ai soli motivi: se è contestata l’affermazione di responsabilità, è devoluto anche l’accertamento del fatto e la conseguente rivalutazione del materiale probatorio.
- Il ribaltamento in appello di una condanna in assoluzione richiede una motivazione puntuale e comparativa, idonea a confutare le ragioni decisive della sentenza di primo grado; non basta una mera preferenza per una diversa lettura delle prove, ma occorre spiegare perché la ricostruzione alternativa renda non certo il giudizio di colpevolezza.
- Nel ribaltamento della condanna di primo grado, il giudice di appello non deve necessariamente rinnovare l’istruzione dibattimentale sui dichiarante decisivi, ma deve comunque fornire una motivazione razionale e adeguata che giustifichi il diverso esito assolutorio.
- La violazione di una norma regolamentare che disciplina l’assunzione della prova non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità; tali conseguenze richiedono uno specifico fondamento normativo e l’inosservanza può integrare, al più, una irregolarità.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla sentenza assolutoria resa in riforma della condanna, il sindacato riguarda la presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o omissione di passaggi decisivi della motivazione di primo grado; in mancanza, la decisione di appello resiste al vaglio di cassazione.
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