Cassazione Penale, Sentenza n. 25455/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagata)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale in carcere applicata nei confronti di un'indagata per una serie di reati ipotizzati nell'ambito di un contesto associativo e di intestazione fittizia/trasferimento di beni. Il Tribunale del riesame aveva annullato la custodia cautelare ritenendo inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., le intercettazioni telefoniche valorizzate dal GIP, perché autorizzate in un diverso procedimento a carico di un altro gruppo criminale e non riferibili, secondo il riesame, al diverso sodalizio cui era ricondotta l'indagata. Il Pubblico Ministero ricorreva sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere tra una prima captazione, emersa casualmente, e le intercettazioni successive autorizzate nel nuovo filone investigativo; secondo il ricorrente, una volta emerso un primo indizio di reato era legittimo sviluppare nuove indagini patrimoniali e richiedere ulteriori captazioni, non essendo necessario un formale capo d'imputazione già cristallizzato. La censura investiva dunque la violazione dell'art. 270 c.p.p. e la motivazione del riesame sulla inutilizzabilità delle intercettazioni. La Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico e privo di autosufficienza: il ricorrente non aveva indicato con precisione quali atti autorizzativi e quali proroghe dimostrassero il passaggio dal primo procedimento al nuovo filone investigativo, né li aveva allegati integralmente, impedendo il controllo sulla sequenza procedimentale delle captazioni e sulla dedotta utilizzabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che, a fronte della dedotta erroneità della decisione del riesame in tema di utilizzabilità delle intercettazioni, il ricorrente non avesse assolto all'onere di specificità e autosufficienza: si era limitato a sostenere in astratto che il giudizio sull'utilizzabilità dovesse essere compiuto "decreto per decreto", ma non aveva indicato puntualmente il momento in cui le captazioni sarebbero divenute legittimamente riferibili al nuovo procedimento, né aveva prodotto tutti gli atti necessari a ricostruire il progressivo sviluppo delle autorizzazioni e delle proroghe. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando si contesta o si invoca l'utilizzabilità di intercettazioni in cassazione, occorre allegare specificamente gli atti su cui la doglianza si fonda. Nessuna statuizione di merito è stata dunque resa sulla fondatezza della questione ex art. 270 c.p.p., restando ferma, per effetto dell'inammissibilità, la decisione del riesame che aveva revocato la misura cautelare.
Norme richiamate
Disciplina l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate; nel caso, il riesame aveva escluso l'utilizzabilità delle captazioni e la Cassazione non ha censurato nel merito tale valutazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità e autosufficienza.
Impone l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte lo richiama per affermare che il ricorso del pubblico ministero era generico perché non indicava in modo preciso gli atti necessari alla verifica della sequenza captativa.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
È evocato per ribadire che, nel dedurre questioni inerenti all'utilizzabilità delle intercettazioni, il ricorrente deve indicare gli elementi probatori e processuali posti a fondamento della doglianza, consentendo il controllo di legittimità.
Richiamato nel provvedimento di riesame per escludere una connessione rilevante tra i due filoni associativi descritti; la Cassazione non svolge un autonomo vaglio su tale profilo.
Citato nel ricorso in relazione alla nozione di connessione "debole" tra procedimenti; anche su questo aspetto la Corte non entra nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che le successive intercettazioni fossero da valutare secondo la disciplina generale delle autorizzazioni e proroghe captative; la Corte non affronta nel merito la tesi.
Indicata tra i reati oggetto della misura cautelare annullata dal riesame; la Corte la menziona solo per identificare il titolo cautelare.
Indicato tra i reati provvisoriamente contestati e richiamato nella parte fattuale per descrivere il diverso filone investigativo e il reato ritenuto emerso nel corso delle indagini.
Indicato tra i reati oggetto del titolo cautelare annullato dal riesame.
Indicate tra le fattispecie provvisoriamente contestate a carico dell'indagata nel titolo cautelare annullato.
La sua violazione è il fulcro della censura del pubblico ministero; la Corte non si pronuncia nel merito della corretta applicazione della norma, perché il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione dell'utilizzabilità o inutilizzabilità di intercettazioni richiede un ricorso specifico e autosufficiente: la parte deve indicare puntualmente gli atti processuali rilevanti e produrli, così da consentire alla Corte di verificare la sequenza autorizzativa e il fondamento della doglianza.
- Quando si sostiene che alcune captazioni, inizialmente svolte in un diverso procedimento, siano divenute utilizzabili per un nuovo filone investigativo, non basta una ricostruzione astratta o assertiva: occorre dimostrare documentalmente, decreto per decreto, il passaggio procedimentale e l'effettiva riferibilità delle successive autorizzazioni al nuovo oggetto di indagine.
- L'onere di specificità dei motivi di ricorso opera anche quando si censuri una decisione del riesame sulla base dell'asserita erronea applicazione dell'art. 270 c.p.p.; la mancanza degli atti necessari impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La Cassazione, in presenza di ricorso generico o non autosufficiente su questioni di utilizzabilità della prova, non procede al riesame del merito dell'intercettazione ma si arresta al vizio dell'impugnazione, lasciando ferma la decisione impugnata.
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