Cassazione Penale, Ordinanza n. 06652/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'ordinanza riguarda i ricorsi per cassazione proposti da quattro imputati avverso una sentenza della corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., cioè in camera di consiglio a seguito di richiesta concordata delle parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, di alcuni motivi di appello e con rinuncia agli altri. I ricorrenti deducevano, in modo generico, il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., norma richiamata peraltro solo nella rubrica del motivo. La Corte di cassazione osserva che, in questo tipo di procedimento, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di impugnazione e formato l'accordo sulla pena, il giudice d'appello limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per la radicale diversità rispetto al patteggiamento; pertanto le doglianze formulate non sono consentite e risultano comunque generiche.
Norme richiamate
la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi
Introduzione del c.d. patteggiamento in appello: la decisione avviene in camera di consiglio sulla base dell'accordo delle parti su alcuni motivi di appello e con rinuncia agli altri.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta concordata delle parti in appello.
Nel procedimento ex art. 599-bis, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di immediata evidenza del proscioglimento.
Richiamato come precedente assetto normativo, utile per ribadire la regola secondo cui, nel patteggiamento in appello, il giudice limita la cognizione ai motivi non rinunciati e non applica d'ufficio l'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati.
- In tale procedimento il giudice di appello, nell'accogliere la pena concordata o i motivi concordati, non è tenuto a svolgere una specifica motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di istituto radicalmente diverso dal patteggiamento in senso stretto.
- Le doglianze di cassazione che si limitino a lamentare genericamente il difetto di motivazione o l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili, se si fondano su una pretesa incompatibile con la struttura del rito.
Come è indicizzato
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