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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4525/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che la pena dell'ergastolo a lui inflitta venisse sostituita con 30 anni di reclusione, invocando l'applicazione del principio di lex mitior e della sentenza della Corte EDU (Scoppola c. Italia, 17/9/2009). Sosteneva che il giudice dell'esecuzione aveva interpretato erroneamente l'art. 4-ter, comma 3, lett. b), L. 5/6/2000 n.144 ritenendo necessaria la riapertura dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per ammettere l'abbreviato in appello; invece il ricorrente riteneva che dovesse considerarsi decisiva la tempestività della sua richiesta nell'ambito del termine d'impugnazione e l'entrata in vigore della disciplina più favorevole, con conseguente applicazione della diminuzione di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il principio affermato dalla Corte EDU nel caso Scoppola è applicabile solo a situazioni sostanzialmente identiche a quella decisa (cioè quando l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato tra il 2.1.2000 e il 24.11.2000 e la decisione definitiva sia successiva al 24.11.2000). Poiché Caforio non era mai stato ammesso al rito abbreviato (la sua richiesta in appello era stata respinta per mancata riapertura dell'istruttoria), la vicenda non è sovrapponibile a Scoppola e la conversione della pena non è possibile. La Corte ha ulteriormente ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina transitoria (art. 4-ter, comma 3, L. n.144/2000) che limita l'accesso all'abbreviato in appello ai casi in cui sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.; ha richiamato il principio secondo cui il rito abbreviato è norma processuale soggetta al principio "tempus regit actum" e non integra una legge penale sostanziale che possa operare retroattivamente in senso favorevole. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, L. 5 giugno 2000, n. 144

    La norma transitoria richiede che, per ammettere l'abbreviato in appello, sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e che la richiesta sia presentata prima della sua conclusione; la Corte la interpreta come regola processuale limitativa dell'accesso al rito in appello

  • art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Norma rilevante nel quadro normativo precedente che prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni in caso di rito abbreviato; la Cassazione usa tale riferimento per delimitare i casi in cui la riduzione era originariamente prevista

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la sua mancata applicazione in fase di appello è stata ritenuta motivo valido per escludere l'ammissione all'abbreviato e dunque l'applicazione della diminuente

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del rito abbreviato e ai suoi effetti sanzionatori; la Corte ha richiamato le modifiche legislative e la qualificazione di alcune successive norme come innovazioni sostanziali

  • D.L. n. 341 del 24 novembre 2000 (art. 7)

    Norma che ha introdotto un trattamento sanzionatorio più severo (ripristino dell'ergastolo senza isolamento diurno) e che non poteva operare retroattivamente a favore di chi non era stato ammesso al rito abbreviato

  • Corte EDU, sentenza 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia)

    Principio applicabile esclusivamente ai casi 'identici' a quello esaminato dalla Corte europea: ammisione al rito abbreviato fra 2.1.2000 e 24.11.2000 e decisione definitiva successiva; non può essere esteso a ipotesi in cui l'imputato non sia mai stato ammesso all'abbreviato

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati i principi di legalità penale e di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della disciplina processuale secondo il principio 'tempus regit actum' non violi tali principi, e che la transitoria non configuri una retroattività di legge penale sfavorevole in contrasto con l'art. 25

Massime di principio

  • Il principio espresso nella sentenza Scoppola c. Italia si applica solo a casi sostanzialmente identici: è necessario che l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato nel periodo indicato (fra il 2/1/2000 e il 24/11/2000) e che la decisione definitiva sia successiva alla modifica normativa peggiorativa.
  • Se la richiesta di rito abbreviato in appello è stata respinta per assenza della riapertura dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.), la situazione non è sovrapponibile a Scoppola e la diminuzione premiale non è riconoscibile in sede esecutiva.
  • Le disposizioni transitorie che regolano l'accesso a un rito speciale hanno natura processuale: valgono le regole del 'tempus regit actum' e non operano retroattivamente come norme di diritto penale sostanziale favorevoli.
  • Per ottenere in sede esecutiva la conversione della pena in base a norme più favorevoli è necessario dimostrare che, nella fase di cognizione, l'imputato abbia già ottenuto l'ammissione al rito o che la sua posizione sia identica a quella tutelata dalla giurisprudenza sovranazionale.
  • In casi analoghi conviene verificare attentamente la fase processuale in cui è stata presentata la richiesta di rito speciale, l'esistenza di eventuali provvedimenti di riapertura dell'istruttoria e le decisioni già rese dal giudice della cognizione, poiché il sindacato in sede esecutiva è limitato quando la disciplina transitoria sia già stata applicata in fase cognitiva.

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