Cassazione Penale, Ordinanza n. 06989/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'imputato avverso l'ordinanza emessa il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio. Dalla motivazione emerge però che il ricorso era affetto da un vizio formale decisivo: in sede di legittimità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché ciò non è avvenuto, la Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso. Non emergono dal testo i fatti sostanziali del procedimento né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'impugnazione personale dell'imputato incontra il limite della necessaria sottoscrizione tecnica quando si tratta di ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione mediante iscrizione nell'albo speciale.
- La violazione del requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso integra una causa di inammissibilità rilevabile in limine, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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