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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34539/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in termini generici e indeterminati, non conformi ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, ritenendolo responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma in modo ritenuto del tutto generico e indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato; una censura generica, che non individui puntualmente gli elementi contestati della motivazione, è inammissibile.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza deve essere specifica, circostanziata e autosufficiente, indicando con precisione i punti della decisione contestati e le ragioni dell'errore denunciato.
  • La mera affermazione di non condividere la motivazione, senza l'indicazione degli elementi fattuali o giuridici che la renderebbero illogica o erronea, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Il sindacato di legittimità non può essere sollecitato in modo astratto o esplorativo: il giudice dell'impugnazione deve poter individuare chiaramente il perimetro della doglianza per esercitare il controllo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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