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Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTE DIRETTE - Irpef - Redditi di impresa - Costi - Sponsorizzazioni - Deducibilità - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte dirette e dell'IRPEF sui redditi d'impresa, dei costi sostenuti per sponsorizzazioni. L'Amministrazione aveva contestato tali costi, ritenendoli antieconomici o non adeguatamente utili e inerenti all'attività d'impresa, sulla base degli effetti prodotti a posteriori. La questione centrale era stabilire se l'art. 90 della legge n. 289/2002 imponesse una presunzione assoluta di deducibilità quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti e il beneficiario svolga una specifica attività promozionale.

La decisione

La contestazione fondata sull'antieconomicità dei costi è stata ritenuta illegittima. In presenza delle condizioni previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, opera una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, con esclusione di ulteriori valutazioni giudiziali sull'utilità, sull'inerenza o sulla convenienza economica dell'investimento. Non è quindi ammissibile negare la deduzione sulla base di una valutazione retrospettiva degli effetti della sponsorizzazione.

Norme richiamate

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    La disposizione introduce una presunzione assoluta di deducibilità dei costi di sponsorizzazione a condizione che i corrispettivi siano destinati alla promozione e che sussista una specifica attività del beneficiario.

    Quando la sponsorizzazione rientra nei requisiti previsti dalla norma, la deducibilità è presunta in modo assoluto. Il giudice o l'Amministrazione non possono quindi sostituire a tale presunzione una valutazione discrezionale sull'utilità, sull'inerenza o sull'antieconomicità della spesa, né basarsi soltanto sui risultati promozionali conseguiti.

Massime di principio

  • Per le sponsorizzazioni che rientrano nell'ambito dell'art. 90 della legge n. 289/2002, la presenza di un contratto, di un corrispettivo destinato alla promozione e di una concreta attività promozionale del beneficiario consente di presumere la deducibilità del costo.
  • L'Amministrazione finanziaria non può contestare la deduzione esclusivamente perché la sponsorizzazione non ha prodotto risultati economici ritenuti adeguati o perché appare antieconomica valutata retrospettivamente.
  • La verifica deve concentrarsi sull'effettività della spesa, sulla sua corretta documentazione, sul pagamento del corrispettivo e sulla concreta attività promozionale del beneficiario, non sulla convenienza economica ex post.
  • La presunzione non copre necessariamente operazioni inesistenti, prive di documentazione, simulate o non riconducibili ad alcuna reale attività di promozione; tali profili devono essere distinti dalla semplice valutazione dell'utilità economica della sponsorizzazione.

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