Sentenza del 25/02/2016 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE DIRETTE - Irpef - Redditi di impresa - Costi - Sponsorizzazioni - Deducibilità - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte dirette e dell'IRPEF sui redditi d'impresa, dei costi sostenuti per sponsorizzazioni. L'Amministrazione aveva contestato tali costi, ritenendoli antieconomici o non adeguatamente utili e inerenti all'attività d'impresa, sulla base degli effetti prodotti a posteriori. La questione centrale era stabilire se l'art. 90 della legge n. 289/2002 imponesse una presunzione assoluta di deducibilità quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti e il beneficiario svolga una specifica attività promozionale.
La decisione
La contestazione fondata sull'antieconomicità dei costi è stata ritenuta illegittima. In presenza delle condizioni previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, opera una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, con esclusione di ulteriori valutazioni giudiziali sull'utilità, sull'inerenza o sulla convenienza economica dell'investimento. Non è quindi ammissibile negare la deduzione sulla base di una valutazione retrospettiva degli effetti della sponsorizzazione.
Norme richiamate
Art. 90 della legge n. 289/2002
La disposizione introduce una presunzione assoluta di deducibilità dei costi di sponsorizzazione a condizione che i corrispettivi siano destinati alla promozione e che sussista una specifica attività del beneficiario.
Quando la sponsorizzazione rientra nei requisiti previsti dalla norma, la deducibilità è presunta in modo assoluto. Il giudice o l'Amministrazione non possono quindi sostituire a tale presunzione una valutazione discrezionale sull'utilità, sull'inerenza o sull'antieconomicità della spesa, né basarsi soltanto sui risultati promozionali conseguiti.
Massime di principio
- Per le sponsorizzazioni che rientrano nell'ambito dell'art. 90 della legge n. 289/2002, la presenza di un contratto, di un corrispettivo destinato alla promozione e di una concreta attività promozionale del beneficiario consente di presumere la deducibilità del costo.
- L'Amministrazione finanziaria non può contestare la deduzione esclusivamente perché la sponsorizzazione non ha prodotto risultati economici ritenuti adeguati o perché appare antieconomica valutata retrospettivamente.
- La verifica deve concentrarsi sull'effettività della spesa, sulla sua corretta documentazione, sul pagamento del corrispettivo e sulla concreta attività promozionale del beneficiario, non sulla convenienza economica ex post.
- La presunzione non copre necessariamente operazioni inesistenti, prive di documentazione, simulate o non riconducibili ad alcuna reale attività di promozione; tali profili devono essere distinti dalla semplice valutazione dell'utilità economica della sponsorizzazione.
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