Sentenza del 25/02/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi doganali - Accise - Invito a pagamento in dipendenza di furto di gasolio agricolo denunciato all'Autorità competente - Obbligatorietà del Pvc e del contraddittorio - Non sussiste - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento delle accise dovute in relazione a gasolio agricolo sottratto mediante furto, denunciato all'Autorità competente. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della pretesa per la mancata redazione del processo verbale di constatazione e per l'omessa instaurazione del contraddittorio, nonché l'estinzione dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico delle Accise, sostenendo che il furto costituisse una perdita del prodotto idonea a escludere il debito d'imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La denuncia di furto consente all'Amministrazione di procedere al recupero delle accise senza che sia necessario emettere previamente un processo verbale di constatazione o instaurare uno specifico contraddittorio. Inoltre, l'art. 4 T.U.A. prevede l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei casi di perdita o distruzione del prodotto, ma tale previsione riguarda la dispersione o l'inutilizzabilità del prodotto e non la sua sottrazione fraudolenta. Il furto, infatti, non rende il gasolio inutilizzabile: ne trasferisce la disponibilità a un terzo, che può immetterlo nel circuito commerciale. L'obbligazione tributaria, pertanto, non si estingue e l'invito al pagamento resta valido.
Norme richiamate
Art. 4 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.)
La norma consente l'estinzione dell'obbligazione tributaria in caso di perdita o distruzione del prodotto quando questo divenga inutilizzabile o si disperda. Tale disciplina non è stata ritenuta applicabile al furto, perché la sottrazione trasferisce il prodotto nella disponibilità di un altro soggetto senza eliminarne la possibilità di immissione in commercio.
Disciplina delle accise sui prodotti energetici
La sottrazione del prodotto sottoposto ad accisa non esclude il debito tributario del soggetto obbligato, poiché il prodotto può comunque essere immesso irregolarmente nel circuito commerciale e sottratto al controllo fiscale.
Massime di principio
- Il furto di un prodotto soggetto ad accisa non equivale automaticamente a perdita o distruzione fiscalmente rilevante: per ottenere l'estinzione dell'obbligazione occorre dimostrare una dispersione, distruzione o inutilizzabilità del prodotto secondo i presupposti previsti dalla legge.
- La denuncia del furto all'Autorità competente non libera di per sé il depositario o il soggetto obbligato dal pagamento delle accise; essa può anzi consentire all'Amministrazione di procedere al recupero del tributo.
- Quando la pretesa tributaria deriva direttamente da una denuncia di furto e non da una contestazione fondata su attività ispettive complesse, la preventiva redazione del processo verbale di constatazione e l'instaurazione di uno specifico contraddittorio possono non essere necessarie.
- La distinzione decisiva è tra perdita materiale del prodotto, che può estinguere l'obbligazione se ne determina l'inutilizzabilità, e sottrazione, che lascia intatta la possibilità di utilizzo o commercializzazione da parte del ladro.
- In situazioni analoghe, il soggetto interessato dovrebbe documentare non solo l'avvenuto furto, ma anche eventuali elementi idonei a provare la distruzione, la dispersione o l'effettiva inutilizzabilità del prodotto, se intende invocare l'estinzione dell'accisa.
Testo integrale
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