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Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. RI9030400506, relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1998. L'accertamento si fondava principalmente sulla presunta cancellazione della Cooperativa xxxxx dal Registro Prefettizio. Il ricorrente ha sostenuto che il decreto di cancellazione del 25 settembre 1996 era stato sospeso dal TAR Sardegna con ordinanza del 18 dicembre 1996 e non era mai divenuto definitivo né operativo. Ha inoltre richiamato certificazioni prefettizie successive che attestavano l'iscrizione della cooperativa, nonché una sentenza penale che confermava l'assenza di prova del consolidamento della cancellazione. Sono stati contestati anche il difetto di motivazione dell'avviso, l'errata ripartizione dell'onere della prova e l'utilizzo acritico delle risultanze della Guardia di Finanza.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile l'appello del contribuente, riconoscendo il suo interesse a impugnare l'avviso di accertamento. Ha accertato che il decreto di cancellazione era stato sospeso dal TAR e non era mai divenuto definitivo o operativo, come confermato dalle certificazioni della Prefettura e dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania. Poiché l'avviso si fondava su un presupposto di fatto inesistente o comunque non provato, è stato annullato integralmente. Gli ulteriori motivi del contribuente e l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono stati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale del 25 settembre 1996

    Il decreto disponeva la cancellazione della cooperativa dal Registro Prefettizio, ma la Commissione ha ritenuto che, essendo stato sospeso dal TAR Sardegna e non essendo intervenuta la sua definitività, non potesse costituire un presupposto valido per l'accertamento tributario.

  • Ordinanza del TAR Sardegna del 18 dicembre 1996

    La sospensione cautelare del provvedimento di cancellazione ha impedito che quest'ultimo divenisse operativo e definitivo; tale circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere il presupposto dell'accertamento.

  • Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 24/04 del 28 gennaio 2004

    Pur non essendo vincolante per il giudice tributario, la sentenza è stata considerata quale elemento documentale rilevante nel confermare che la cancellazione della cooperativa non si era mai consolidata.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo sospeso in via cautelare e mai divenuto definitivo non può essere automaticamente utilizzato come presupposto di un accertamento tributario.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e non può limitarsi a richiamare in modo acritico un verbale o un atto amministrativo non definitivo.
  • Certificazioni amministrative successive, provvedimenti cautelari e decisioni giudiziarie possono costituire elementi probatori rilevanti per contestare il presupposto fattuale di un accertamento.
  • Se il fatto essenziale su cui si fonda l'avviso di accertamento risulta inesistente, non provato o giuridicamente inefficace, l'atto impositivo può essere annullato per difetto di motivazione e insussistenza del presupposto.
  • Il contribuente conserva l'interesse ad agire contro un avviso di accertamento notificato, anche quando la controversia riguarda principalmente la legittimità dell'atto e non soltanto l'entità dell'imposta richiesta.

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