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Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 40 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici- Concorso delle autonomie speciali alla riduzione della spesa pubblica, con oneri specifici a carico della Regione siciliana - Recupero, ad opera dell'Agenzia delle entrate, del mancato versamento, da parte di Province e Citta' metropolitane, del contributo posto a loro carico - illegittimità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi 1-7, del d.l. n. 66 del 2014, sostenendo che l'aumento del contributo alla finanza pubblica imposto alle autonomie speciali, inclusa la Sicilia, violasse l'autonomia finanziaria regionale, l'equilibrio di bilancio, il principio di leale collaborazione e le prerogative previste dallo Statuto siciliano. Ha inoltre contestato il meccanismo con cui l'Agenzia delle entrate recuperava, sui versamenti dell'imposta RCA, il contributo non versato da Province e Città metropolitane, sostenendo che tale imposta spettasse alla Regione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili alcune censure per genericità o oscurità della motivazione, in particolare quelle relative all'art. 46, commi 1 e 2, rispetto agli artt. 81 e 119 Cost. e alle norme finanziarie dello Statuto, nonché quelle relative ai commi 1-3 e 5-7 dell'art. 47. Nel merito ha dichiarato non fondate le questioni sull'aumento del concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica e sull'assenza di una preventiva intesa con la Regione, ritenendo applicabili anche alle autonomie speciali i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Ha inoltre dichiarato non fondata la censura contro l'art. 47, comma 4: la legge regionale siciliana n. 21 del 2013 aveva attribuito alle Province non soltanto il gettito, ma l'imposta RCA stessa quale tributo proprio derivato. Di conseguenza, il recupero statale delle somme non versate dalle Province non costituiva una riserva illegittima allo Stato di entrate regionali.

Norme richiamate

  • Art. 46, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

    Prevede ulteriori forme di concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica e modifica gli obiettivi del patto di stabilità, imponendo specifici oneri alla Regione siciliana.

  • Art. 47, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

    Consente il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, del contributo alla finanza pubblica non versato da Province e Città metropolitane mediante trattenuta sui versamenti dell'imposta RCA.

  • Art. 117, terzo comma, Costituzione

    Consente allo Stato di stabilire principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle autonomie speciali.

  • Art. 119 Costituzione

    Impone a tutti gli enti territoriali di concorrere al rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nel rispetto degli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti.

  • Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana

    Attribuisce alla Regione le entrate tributarie riscosse nel territorio siciliano, salvo le deroghe previste dall'ordinamento. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la Regione aveva trasferito l'imposta RCA alle Province.

  • Art. 43 dello Statuto della Regione siciliana

    Rileva in materia di rapporti finanziari e procedure tra Stato e Regione. La Corte ha stabilito che, in particolari situazioni di finanza pubblica, il legislatore statale può imporre misure di coordinamento anche senza preventiva intesa, purché rispetti lo Statuto.

  • Art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    Disciplina le norme di attuazione finanziaria dello Statuto siciliano. Non impedisce l'applicazione della disciplina statale quando la Regione abbia recepito o attuato la misura nel rispetto della propria autonomia.

  • Art. 17 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68

    Qualifica l'imposta sulle assicurazioni RCA come tributo proprio derivato delle Province. La legge regionale siciliana n. 21 del 2013 ha dato attuazione a tale modello attribuendo alle Province l'imposta, non soltanto il relativo gettito.

  • Art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014

    le disposizioni del decreto "si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"

    La clausola di salvaguardia non rende automaticamente inammissibili le impugnazioni. Occorre verificare nel merito se la disciplina statale rispetti effettivamente lo Statuto e le relative procedure.

  • Legge regionale siciliana 5 dicembre 2013, n. 21

    Ha attribuito alle Province siciliane l'imposta RCA quale tributo proprio derivato, rendendo legittimo il meccanismo statale di recupero del contributo alla finanza pubblica non versato.

Massime di principio

  • Le misure statali di coordinamento e contenimento della finanza pubblica possono applicarsi anche alle Regioni a statuto speciale, purché non violino le specifiche garanzie statutarie.
  • Il principio dell'intesa tra Stato e autonomia speciale è preferibile, ma non è assoluto: in situazioni particolari, come gravi esigenze di risanamento finanziario, lo Stato può intervenire unilateralmente se lo Statuto non impone espressamente l'accordo.
  • Per stabilire se una trattenuta statale incida illegittimamente su un'entrata regionale, occorre distinguere tra mera attribuzione del gettito e trasferimento della titolarità del tributo.
  • Se la Regione ha attribuito con propria legge la titolarità di un tributo a un ente locale, il successivo recupero statale delle somme dovute da quell'ente non equivale necessariamente a una sottrazione di entrate regionali.
  • Nel giudizio costituzionale in via principale le censure devono indicare con precisione la norma contestata, il parametro costituzionale o statutario violato e il nesso concreto tra disposizione e lesione; motivazioni generiche comportano l'inammissibilità.
  • Una riduzione della spesa o dei trasferimenti non può essere contestata soltanto affermando che compromette l'equilibrio di bilancio: occorre dimostrare concretamente l'effetto finanziario negativo e distinguere tra minori entrate e minori uscite.
  • Il recupero centralizzato di somme non versate da enti territoriali può essere legittimo quando opera come compensazione contabile di un'obbligazione dell'ente e non come espropriazione di un tributo spettante a un diverso livello di governo.

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