Sentenza del 25/02/2016 n. 1053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Acquisto di immobile da accorpare a quello di residenza dell'acquirente - Possibilità di completare l'accorpamento dopo il termine di 18 mesi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un immobile adiacente a quello in cui già risiedeva, con l’intenzione di eseguire lavori e accorpare le due unità immobiliari in un’unica abitazione. Contestava la decadenza dall’agevolazione prima casa, sostenendo che il termine di 18 mesi per completare l’accorpamento potesse essere superato. La questione riguardava quindi l’applicabilità del termine di 18 mesi anche agli acquisti finalizzati all’unificazione dell’immobile con quello già abitato.
La decisione
La decadenza dall’agevolazione è stata ritenuta legittima. Il termine di 18 mesi dall’acquisto, entro il quale deve essere trasferita la residenza nell’immobile acquistato, si applica anche quando l’immobile necessita di lavori per essere accorpato a un’unità abitativa adiacente. Il mancato completamento dell’unificazione entro tale termine consente all’Ufficio di recuperare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, con applicazione delle relative sanzioni.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis, lettera a)
Termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale l’acquirente deve trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato.
Il termine di 18 mesi è un requisito generale per beneficiare dell’aliquota agevolata prima casa e si applica anche agli immobili acquistati per essere accorpati ad altri già posseduti o abitati. La necessità di eseguire lavori non sospende né proroga automaticamente il termine.
d.P.R. n. 131/1986
Il mancato rispetto dei requisiti previsti per l’agevolazione comporta la decadenza dal beneficio, il recupero della maggiore imposta dovuta e l’applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa deve essere rispettato anche quando l’immobile acquistato è destinato a essere ristrutturato o accorpato a un’abitazione già esistente.
- La mera intenzione di realizzare l’accorpamento non è sufficiente: entro il termine previsto deve essere completata l’unificazione rilevante ai fini del requisito abitativo e catastale.
- I lavori edilizi, le difficoltà tecniche o i ritardi amministrativi non determinano automaticamente una proroga del termine di legge.
- Se il requisito non viene rispettato, l’Amministrazione può revocare l’agevolazione, recuperare la differenza d’imposta rispetto all’aliquota ordinaria e applicare le sanzioni previste.
- Prima dell’acquisto è opportuno verificare la fattibilità tecnica e amministrativa dell’accorpamento e la possibilità concreta di rispettare il termine di 18 mesi.
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