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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7751/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari lamentando: 1) che la Corte aveva disatteso un accordo sulla pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il consenso del pubblico ministero, inizialmente apposto, sarebbe stato poi revocato; 2) che la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale poggerebbe su una valutazione errata e insufficiente delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la disciplina del "patteggiamento" in appello (art. 599-bis c.p.p.) non contiene una norma analoga a quella dell'art. 448 c.p.p. che renda revisibile il dissenso o la revoca del consenso del pubblico ministero; pertanto la mancata o revoca del consenso non è sanzionata processualmente e non è censurabile in cassazione, fermo il potere del giudice d'appello di valutare la congruità della pena e di non essere vincolato dalla proposta delle parti. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i rilievi sulla valutazione delle prove: molte censure erano nuove e non proposte in appello (contrasto con art. 606 co.3 c.p.p.), e i giudici di merito avevano motivato la condanna richiamando il mancato rinvenimento dei beni, l'occultamento della documentazione contabile e la conseguente impossibilità di giustificarne la destinazione, nonché l'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta documentale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato anche alle spese.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il "patteggiamento" in appello; la Corte ha ritenuto che manchi una norma che renda revisibile il dissenso o la revoca del consenso del pubblico ministero, per cui tali profili non sono censurabili in Cassazione

  • art. 444 e segg. c.p.p.

    Riferimento al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti in primo grado per distinguere la diversa disciplina e le diverse tutele rispetto al patteggiamento in appello

  • art. 448 c.p.p.

    Norma che in primo grado consente la revisione del parere del pubblico ministero; la sua assenza nel sistema dell'art. 599-bis è motivo per escludere analoghe revisioni in appello

  • art. 447 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare l'espressa irrevocabilità della richiesta di patteggiamento nel rito ordinario (primo grado), a differenza dell'appello

  • art. 192 co. 3 c.p.p.

    Regola il criterio di valutazione delle dichiarazioni di coimputati; la Corte ha osservato che il motivo non era stato specificamente proposto in appello e, comunque, la sentenza di merito non ha fatto delle dichiarazioni della coimputata il fulcro decisivo

  • art. 606 c.p.p. (co.1 lett. b) e c))

    Limiti di censura in sede di ricorso per cassazione sulla motivazione; la Corte usa tali limiti per escludere valutazioni di merito non ammissibili in Cassazione

  • art. 606 c.p.p. (co.3)

    Vieta di proporre in cassazione motivi che non sono stati dedotti in sede di impugnazione (appello); giustifica l'inammissibilità di censure nuove

  • art. 217 co. 2 legge fallimentare

    Norma richiamata nella riqualificazione richiesta; la Corte osserva che la valutazione della congruità della pena e l'eventuale riqualificazione sono rimessi ai giudici di merito e non possono essere imposti in cassazione

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferimento alla disciplina della bancarotta documentale (lett. b) e distinzioni tra ipotesi specifica e generica), utilizzato per motivare la sussistenza del reato per occultamento delle scritture

  • art. 87 co. 3 legge fallimentare

    Richiama l'obbligo di verità del fallito/amministratori e la conseguente possibile "inversione" dell'onere probatorio in caso di mancato rinvenimento dei beni aziendali

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23 co. 8

    Norma menzionata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale (regole sulla trattazione orale dei ricorsi)

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato precedenti interpretazioni su effetti del consenso prestato prima dell'entrata in vigore della norma

Massime di principio

  • Il consenso del pubblico ministero a un "patteggiamento" in appello non è disciplinato come irrevocabile dall'art.599-bis c.p.p.; la mancanza o la revoca del consenso non è soggetta a rimedio impugnatorio in Cassazione e non rende automaticamente illegittima la sentenza d'appello
  • La Corte d'appello non è vincolata dalla proposta concordata tra le parti: deve comunque valutare la congruità della pena e può riformare l'entità delle sanzioni se ritiene opportuno
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove rispetto a quelle proposte in appello (art.606 co.3 c.p.p.); i motivi che riguardano la valutazione di merito della prova sono spesso inammissibili o manifestamente infondati
  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il mancato rinvenimento di beni aziendali e l'assenza di una giustificazione credibile possono legittimare la presunzione di distrazione dolosa, posto l'obbligo del fallito di dare conto della destinazione dei beni
  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili integra un'ipotesi autonoma che richiede il dolo (specifico o generico a seconda dei casi); l'impossibilità di ricostruire il patrimonio per l'occultamento è elemento probatorio rilevante
  • Quando la motivazione di merito spiega ragioni fattuali e probatorie (es. occultamento, mancato ritrovamento, documentazione occultata), la Cassazione tende a ritenere le censure difensive manifestamente infondate se non contraddicono direttamente la motivazione

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