Cassazione Penale, Sentenza n. 7751/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari lamentando: 1) che la Corte aveva disatteso un accordo sulla pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il consenso del pubblico ministero, inizialmente apposto, sarebbe stato poi revocato; 2) che la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale poggerebbe su una valutazione errata e insufficiente delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la disciplina del "patteggiamento" in appello (art. 599-bis c.p.p.) non contiene una norma analoga a quella dell'art. 448 c.p.p. che renda revisibile il dissenso o la revoca del consenso del pubblico ministero; pertanto la mancata o revoca del consenso non è sanzionata processualmente e non è censurabile in cassazione, fermo il potere del giudice d'appello di valutare la congruità della pena e di non essere vincolato dalla proposta delle parti. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i rilievi sulla valutazione delle prove: molte censure erano nuove e non proposte in appello (contrasto con art. 606 co.3 c.p.p.), e i giudici di merito avevano motivato la condanna richiamando il mancato rinvenimento dei beni, l'occultamento della documentazione contabile e la conseguente impossibilità di giustificarne la destinazione, nonché l'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta documentale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato anche alle spese.
Norme richiamate
Disciplina il "patteggiamento" in appello; la Corte ha ritenuto che manchi una norma che renda revisibile il dissenso o la revoca del consenso del pubblico ministero, per cui tali profili non sono censurabili in Cassazione
Riferimento al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti in primo grado per distinguere la diversa disciplina e le diverse tutele rispetto al patteggiamento in appello
Norma che in primo grado consente la revisione del parere del pubblico ministero; la sua assenza nel sistema dell'art. 599-bis è motivo per escludere analoghe revisioni in appello
Richiamato per evidenziare l'espressa irrevocabilità della richiesta di patteggiamento nel rito ordinario (primo grado), a differenza dell'appello
Regola il criterio di valutazione delle dichiarazioni di coimputati; la Corte ha osservato che il motivo non era stato specificamente proposto in appello e, comunque, la sentenza di merito non ha fatto delle dichiarazioni della coimputata il fulcro decisivo
art. 606 c.p.p. (co.1 lett. b) e c))
Limiti di censura in sede di ricorso per cassazione sulla motivazione; la Corte usa tali limiti per escludere valutazioni di merito non ammissibili in Cassazione
Vieta di proporre in cassazione motivi che non sono stati dedotti in sede di impugnazione (appello); giustifica l'inammissibilità di censure nuove
art. 217 co. 2 legge fallimentare
Norma richiamata nella riqualificazione richiesta; la Corte osserva che la valutazione della congruità della pena e l'eventuale riqualificazione sono rimessi ai giudici di merito e non possono essere imposti in cassazione
Riferimento alla disciplina della bancarotta documentale (lett. b) e distinzioni tra ipotesi specifica e generica), utilizzato per motivare la sussistenza del reato per occultamento delle scritture
art. 87 co. 3 legge fallimentare
Richiama l'obbligo di verità del fallito/amministratori e la conseguente possibile "inversione" dell'onere probatorio in caso di mancato rinvenimento dei beni aziendali
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23 co. 8
Norma menzionata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale (regole sulla trattazione orale dei ricorsi)
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato precedenti interpretazioni su effetti del consenso prestato prima dell'entrata in vigore della norma
Massime di principio
- Il consenso del pubblico ministero a un "patteggiamento" in appello non è disciplinato come irrevocabile dall'art.599-bis c.p.p.; la mancanza o la revoca del consenso non è soggetta a rimedio impugnatorio in Cassazione e non rende automaticamente illegittima la sentenza d'appello
- La Corte d'appello non è vincolata dalla proposta concordata tra le parti: deve comunque valutare la congruità della pena e può riformare l'entità delle sanzioni se ritiene opportuno
- In cassazione non sono ammissibili censure nuove rispetto a quelle proposte in appello (art.606 co.3 c.p.p.); i motivi che riguardano la valutazione di merito della prova sono spesso inammissibili o manifestamente infondati
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il mancato rinvenimento di beni aziendali e l'assenza di una giustificazione credibile possono legittimare la presunzione di distrazione dolosa, posto l'obbligo del fallito di dare conto della destinazione dei beni
- Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili integra un'ipotesi autonoma che richiede il dolo (specifico o generico a seconda dei casi); l'impossibilità di ricostruire il patrimonio per l'occultamento è elemento probatorio rilevante
- Quando la motivazione di merito spiega ragioni fattuali e probatorie (es. occultamento, mancato ritrovamento, documentazione occultata), la Cassazione tende a ritenere le censure difensive manifestamente infondate se non contraddicono direttamente la motivazione
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