Sentenza del 10/05/2019 n. 12474 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi all'importazione - Merce proveniente da paesi extra UE - Certificato AGRIM - Possesso del titolo per l'importazione - Contestazione di irregolarità o illiceità dell'importazione - Preclusione per l'Ufficio doganale - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Dogane aveva recuperato maggiori dazi e IVA, ritenendo indebita l'applicazione delle agevolazioni previste dai contingenti tariffari. L'Ufficio aveva rilevato che la ricorrente era societariamente collegata, tramite controllo del 100%, ad altri richiedenti dei medesimi contingenti, in violazione della disciplina unionale volta a impedire l'elusione dei limiti quantitativi e la partecipazione di operatori fittizi. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che il possesso dei titoli AGRIM impedisse il recupero successivo dei dazi, che ricorressero i presupposti dell'esimente dell'art. 220 CDC, che alcune pretese fossero decadute e che fosse stato leso il legittimo affidamento e il contraddittorio procedimentale.
La decisione
La Corte ha escluso che il rilascio dei titoli AGRIM impedisse all'Ufficio doganale di verificare successivamente la legittimità dell'importazione e di recuperare i dazi non versati. Il procedimento amministrativo per il rilascio o la revoca del titolo e il successivo rapporto tributario doganale sono autonomi e non interferenti: non era necessaria la previa revoca del titolo AGRIM. La Corte ha inoltre ritenuto che il collegamento societario costituisse, in linea di principio, un ostacolo all'agevolazione, pur ammettendo la possibilità di provare l'effettiva indipendenza gestionale, del personale e delle operazioni. Ha però rilevato che il giudice d'appello non aveva esaminato i documenti prodotti dalla società a sostegno di tale indipendenza. Ha accolto anche il motivo relativo alla decadenza, dichiarando decaduta la pretesa per due bollette del 26 agosto 2002, poiché il PVC del 29 novembre 2005 era successivo al termine triennale, mentre ha escluso la decadenza per le bollette del 17 febbraio 2003. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 954/2002, art. 9, par. 4
Qualora si identifichino richiedenti legati l'uno all'altro, tutte le rispettive domande sono respinte
Il collegamento tra richiedenti dello stesso contingente costituisce, in linea generale, una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici tariffari, in quanto mira a evitare operatori fittizi, speculazioni e concentrazioni indirette delle quote.
Regolamento CE n. 780/2003, art. 9, par. 5
Le domande sono respinte, a meno che i richiedenti suddetti possano fornire prove complementari [...] secondo cui essi sono indipendenti l'uno dall'altro
Il legame societario non determina automaticamente la perdita del beneficio: il contribuente può dimostrare l'effettiva indipendenza sul piano della gestione, del personale e delle operazioni commerciali o tecniche.
Regolamento CE n. 2454/1993, art. 143
Due o più persone sono considerate legate solo se [...] l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra [...] o se entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona
La norma definisce le ipotesi di collegamento rilevanti ai fini doganali, comprendendo il controllo societario diretto o indiretto e altre forme di relazione economica, gestionale o familiare.
Regolamento CE n. 954/2002 e n. 780/2003, art. 10
Qualora venga stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato unitamente agli altri benefici già concessi
La disposizione riguarda il procedimento amministrativo di riconoscimento e revoca dei titoli, ma non condiziona il successivo recupero dei dazi alla previa revoca del titolo AGRIM.
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b
Le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi [...] qualora ricorrano le condizioni previste
L'esenzione dal recupero a posteriori richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali. La mera accettazione iniziale della dichiarazione o il rilascio del titolo non bastano.
Si estende a qualsiasi ipotesi di mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti doganali
L'Ufficio può procedere alla revisione a posteriori della dichiarazione doganale quando risulti che i dazi sono stati versati in misura inferiore a quella dovuta, anche sulla base di elementi emersi dopo l'importazione.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni non si applica automaticamente agli accertamenti doganali effettuati a tavolino, poiché la materia è regolata dalla disciplina speciale doganale, che assicura il contraddittorio secondo modalità proprie.
Massime di principio
- Il possesso di un'autorizzazione o di un certificato amministrativo non impedisce, di regola, all'autorità fiscale o doganale di effettuare controlli successivi su presupposti sostanziali non verificati al momento del rilascio.
- Le fasi di rilascio del titolo e di accertamento tributario possono essere autonome: salvo una specifica norma contraria, il recupero dell'imposta o del dazio non richiede la previa revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- Nei contingenti tariffari, i rapporti di controllo o collegamento tra richiedenti possono far presumere un uso artificioso o cumulativo delle quote; tuttavia, quando la normativa lo consente, è possibile superare tale ostacolo dimostrando con documenti concreti l'indipendenza effettiva delle imprese.
- Per invocare la tutela dell'affidamento o l'esimente dall'accertamento retroattivo non basta che l'autorità abbia inizialmente accettato la dichiarazione: occorre provare un errore attivo dell'amministrazione, non riconoscibile da un operatore diligente e in buona fede.
- I termini di decadenza per il recupero dei dazi devono essere verificati separatamente per ciascuna dichiarazione o bolletta. L'eventuale proroga collegata a un reato richiede che una notizia di reato sia formalizzata o comunque portata all'autorità competente entro il termine ordinario.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve esaminare specificamente le prove decisive omesse nella precedente decisione; la cassazione con rinvio non equivale però alla vittoria definitiva sul merito della pretesa tributaria.
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