Cassazione Penale, Sentenza n. 27899/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, confermando che non è stata allegata una lesione concreta del diritto di difesa né un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. deducendo una lesione del diritto di difesa a seguito della rinuncia del difensore di fiducia e della mancata nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1. Si è sostenuto che il giudice ha il dovere di garantire la continuità della difesa e che la rinuncia del difensore integrerebbe caso fortuito o forza maggiore giustificando la restituzione del termine. La Corte di appello ha rigettato la richiesta ritenendo che la Buonora fosse comunque assistita da un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, e che l'originario difensore di fiducia era tenuto, ai sensi dell'art. 107, a proseguire diligentemente il mandato fino alla nomina del nuovo difensore. In Cassazione si è contestata la motivazione e l'interpretazione delle norme, ma il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato per mancata allegazione di un pregiudizio specifico e per l'assenza di fatto idoneo a costituire caso fortuito o forza maggiore.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen. comma 1
Il giudice ha il dovere di garantire la regolarità del procedimento e la continuità del diritto di difesa mediante la nomina del difensore d'ufficio quando prevista; tuttavia, la mera rinuncia del difensore di fiducia non basta di per sé a dimostrare una lesione del diritto di difesa se vi è già una nomina alternativa e non è provato un pregiudizio concreto.
art. 97 cod. proc. pen. comma 4
Previsione implicante la possibilità che il difensore sia nominato con le modalità previste dal comma 4; la presenza di un difensore nominato ai sensi di tale comma può assicurare la continuità della difesa e rendere infondata la richiesta di rimessione.
Il difensore di fiducia è tenuto a esercitare con puntualità e diligenza il proprio mandato fino alla nomina del nuovo difensore d'ufficio o di fiducia; pertanto la sua rinuncia non produce automaticamente un vulnus se non è dimostrata la cessazione dell'assistenza difensiva.
Regola la rimessione in termini per fatti che abbiano impedito di proporre impugnazione nei termini; la Corte ha ritenuto che per ottenere la rimessione occorra dimostrare un impedimento non superabile con la normale diligenza, ossia caso fortuito o forza maggiore.
Norma collegata alle misure di restituzione in termine e alle ipotesi in cui la rimessione può essere concessa; la pronuncia richiama la necessità di fattispecie concrete e non di generiche allegazioni.
Norma di coordinamento procedurale con le altre disposizioni sulle forme di impugnazione e restituzione; richiede dimostrazione di cause ostative insuperabili mediante normale diligenza.
Giurisprudenza di legittimità (Caliendo, Porricelli)
«il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine - poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito"
La giurisprudenza ritiene che l'inadempimento del difensore di fiducia, salvo casi particolari, non integri causa di forza maggiore o caso fortuito: il danno è superabile con la normale diligenza e l'assistito ha un onere, salvo ostacoli oggettivi, di vigilare sull'adempimento.
Massime di principio
- La semplice rinuncia del difensore di fiducia non costituisce automaticamente causa per la rimessione in termini: bisogna dimostrare un pregiudizio concreto alla difesa o un evento imprevedibile e irresistibile.
- Per ottenere la rimessione ex art. 175 c.p.p. occorre provare caso fortuito (evento non evitabile con normale diligenza) o forza maggiore (evento irresistibile); allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Se l'imputato risulta assistito da un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, e l'assistenza è effettiva, la continuità della difesa si ritiene preservata.
- Il difensore di fiducia ha l'obbligo di proseguire diligentemente il mandato fino alla nomina del sostituto; l'onere di vigilanza sull'adempimento del mandato grava anche sull'assistito salvo comprovati impedimenti oggettivi.
- Nelle impugnazioni è essenziale documentare concretamente il nesso di causalità tra il comportamento del difensore (o la sua rinuncia) e il mancato esercizio del diritto di impugnazione per ottenere l'accoglimento della richiesta.
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