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Sentenza

Sentenza n. 1424/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dato esecuzione alla decisione, circostanza rappresentata dalla difesa dei ricorrenti all’udienza camerale dell’8 luglio 2026. I ricorrenti hanno quindi insistito esclusivamente per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’esecuzione della sentenza è intervenuta nel corso del giudizio. Ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell’amministrazione, poiché l’adempimento è sopravvenuto durante il processo, e ha posto a suo carico le spese di lite, liquidate in 1.286,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all’esecuzione sopravvenuta dell’obbligo dedotto in giudizio.

  • art. 112 c.p.a.

    La norma sull’ottemperanza è implicata dall’azione proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, sebbene non sia espressamente richiamata nel testo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale cui era tenuta, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il giudizio non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione se la necessità del processo è stata determinata dalla sua precedente inerzia o tardività.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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