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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15298/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso vizi motivazionali nella determinazione della pena da parte del giudice di merito, ritenendo la censura non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto da un imputato contro la decisione della Corte di appello di Catania. L'unico motivo dedotto lamentava il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni relativi alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di commisurazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, con valutazione discrezionale non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità è censurabile la quantificazione della pena solo quando la motivazione sia assente, meramente apparente, frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Una doglianza che si limiti a contestare la misura della pena senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici è inammissibile quando la sentenza dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri di commisurazione seguiti.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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