Cassazione Penale, Ordinanza n. 15298/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso vizi motivazionali nella determinazione della pena da parte del giudice di merito, ritenendo la censura non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto da un imputato contro la decisione della Corte di appello di Catania. L'unico motivo dedotto lamentava il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni relativi alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di commisurazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La graduazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, con valutazione discrezionale non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità è censurabile la quantificazione della pena solo quando la motivazione sia assente, meramente apparente, frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- Una doglianza che si limiti a contestare la misura della pena senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici è inammissibile quando la sentenza dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri di commisurazione seguiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →