Cassazione Penale, Sentenza n. 39893/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione promosso dalla Procura avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/09/2022 che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenza del Pretore di Napoli del 26/10/1993. La Procura denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale, pur richiamando l'imprescrittibilità dell'ordine di demolizione, lo aveva revocato sulla base di un generico principio di "affidamento" conseguente al decorso del tempo e aveva attribuito all'ordine finalità punitive, in contrasto con la giurisprudenza che considera la demolizione sanzione amministrativa di natura ripristinatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Corte ha stabilito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali né a quella delle sanzioni pecuniarie. Ha escluso l'equiparazione tra demolizione e confisca, ha affermato che l'alienazione dell'immobile non esclude la demolizione e che l'eventuale acquirente subisce le conseguenze potendo rivalersi sul venditore. Ha altresì precisato che il richiamo generico all'affidamento per il decorso del tempo non è sufficiente: l'affidamento può rilevare solo ove sia provato un reale "abuso di necessità" e valutato, se prospettato, anche alla luce dell'art. 8 CEDU; nel caso di specie i resistenti non avevano prospettato né documentato tali circostanze, per cui la motivazione del Tribunale è risultata insufficiente.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La prescrizione prevista per le sanzioni penali non si applica all'ordine di demolizione, che ha natura amministrativa ripristinatoria.
La prescrizione ivi prevista riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva e non si applica all'ordine di demolizione.
art. 31, comma 9, Testo Unico n. 380/2001
Norma che prevede la demolizione dell'immobile abusivo; la Corte conferma l'applicabilità dell'obbligo demolitorio anche dopo trasferimento della proprietà.
Richiamata come norma storica che già prevedeva l'obbligo demolitorio; conferma la continuità della potestà demolitoria.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
L'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) può rendere necessaria una valutazione di proporzionalità tra l'interesse pubblico al ripristino e le conseguenze personali della demolizione; tale valutazione è rilevante solo se le circostanze personali sono puntualmente dedotte e provate dalle parti.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha natura amministrativa ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione delle sanzioni penali né a quella delle sanzioni pecuniarie per finalità punitive.
- La demolizione non può essere equiparata alla confisca: la confisca è sanzionatoria, la demolizione mira al ripristino dello stato dei luoghi.
- La semplice decorrenza del tempo e un generico "affidamento" non estinguono automaticamente l'obbligo demolitorio: l'affidamento rileva solo se è dimostrato un concreto "abuso di necessità" o grave pregiudizio personale/familiare e va valutato in termini di proporzionalità (anche secondo art. 8 CEDU).
- Il trasferimento di proprietà a terzi non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione; l'acquirente subisce le conseguenze e potrà agire in regresso contro il venditore.
- Chi si oppone all'esecuzione demolitoria ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete (es. mancanza di soluzioni abitative, gravi ragioni familiari) per far valere eventuali limiti di proporzionalità o rilevare un "abuso di necessità".
- Il giudice dell'esecuzione non può motivare la revoca dell'ordine di demolizione con argomentazioni generiche: è necessaria una specifica istruttoria e una valutazione puntuale dei fatti e della proporzionalità.
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