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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37229/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata per un fatto originariamente contestato come appropriazione indebita, previa riqualificazione giuridica nel delitto di furto proposta dalle parti. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore di fiducia, deduceva la mancanza di motivazione sulla riqualificazione del fatto: secondo il ricorrente, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto verificare la corretta qualificazione giuridica della fattispecie e darne conto con motivazione non apodittica, mentre nel caso concreto si sarebbe limitato ad affermare in modo assertivo la correttezza della sussunzione nel furto senza spiegare perché non dovesse invece ritenersi appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente diretta contro la riqualificazione giuridica del fatto, in realtà investisse un vizio motivazionale non deducibile nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifici motivi tassativi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma non per la carenza di motivazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con previa riqualificazione del fatto concordemente proposta.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Norma che delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo la deducibilità del vizio di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

    La disciplina speciale del patteggiamento deroga alla regola generale sulle censure proponibili in cassazione; i vizi motivazionali non sono estensibili alle questioni di diritto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto

    Il vizio di motivazione non è utilizzabile per contestare questioni giuridiche, anche quando la soluzione del giudice sia errata sul piano del diritto.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05

    i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto

    Precedente di legittimità richiamato a sostegno del principio di inammissibilità della censura motivazionale su questioni giuridiche.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento i motivi sono tassativi: sono proponibili soltanto le censure espressamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione dei vizi di motivazione non riconducibili a tali ipotesi.
  • La doglianza che, sotto l'apparenza dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, si risolva in una contestazione della sufficienza o logicità della motivazione è inammissibile nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento.
  • I vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere utilizzati per censurare questioni di diritto, indipendentemente dal fatto che la soluzione adottata dal giudice sia corretta o errata.
  • Nel patteggiamento, il controllo della Corte di cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto resta circoscritto all'erronea qualificazione in senso stretto e non si estende a un sindacato sulla completezza della motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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