Cassazione Penale, Sentenza n. 25046/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'aggravamento della misura cautelare applicata a seguito della presunta violazione del divieto di comunicare con terzi imposto durante gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva la nullità derivata dell'aggravamento soggiacendo che l'atto genetico fosse stato dichiarato illegittimo (richiamando l'art. 185 c.p.p.), per cui gli atti conseguenziali sarebbero anch'essi nulli.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la difesa informato che la misura era già stata revocata (libero dalla precedente pronuncia di revoca del 01/09/2021). Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l'impugnazione contro una misura cautelare presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria; inoltre il ricorrente non ha dimostrato che il ricorso potesse essere funzionale a procedure alternative (es. equa riparazione). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, con esclusione di ulteriori somme alla Cassa delle ammende per equità.
Norme richiamate
articolo 185 codice di procedura penale
Il ricorrente invoca la nullità derivata degli atti conseguenziali all'atto genetico nullo; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della revoca della misura.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 44723 del 25/11/2021
Principio espresso che rende inammissibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento applicativo di misura cautelare se l'ordinanza originaria è stata annullata nelle more, per sopravvenuto difetto di interesse.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 4477 del 24/11/2005
Orientamento secondo cui l'impugnazione può essere ammessa solo se risulti che essa sia funzionale a un provvedimento utilizzabile nella procedura per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione; nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi in tal senso.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata è stata revocata o annullata prima della decisione in Cassazione, il ricorso per cassazione è in genere inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Per superare l'inammissibilità dovuta alla revoca è necessario dimostrare un interesse processuale persistente, ad esempio che l'impugnazione sia funzionale a ottenere l'equa riparazione per la detenzione ingiusta, fornendo elementi concreti in tal senso.
- L'eccezione di nullità derivata (art. 185 c.p.p.) degli atti consequenziali può essere rilevante, ma la sua valutazione può essere preclusa se manca l'interesse a impugnare l'atto a seguito della revoca; pertanto conviene valutare tempestivamente tutte le azioni processuali alternative (es. istanza di risarcimento) prima che scada l'interesse all'impugnazione.
- Quando si impugna un aggravamento di misura per violazione di prescrizioni, è utile documentare chiaramente sia la sussistenza o meno della violazione sia lo stato di efficacia dell'atto genetico originario; l'assenza di tali elementi può portare all'inammissibilità o al rigetto.
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