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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15856/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento che il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto validamente. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo regolare la notifica dell’atto impositivo perché l’ufficiale postale, non reperito il destinatario e mancando persone idonee al ritiro, aveva depositato il plico presso l’ufficio postale, lasciato l’avviso nella cassetta postale e spedito la CAD. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della L. 890/1982, sostenendo che, in caso di notifica postale non perfezionata per assenza del destinatario, non basta provare la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ma occorre provare l’effettiva consegna della raccomandata informativa (CAD).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale, quando la consegna non avviene per assenza temporanea del destinatario o per assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere l’atto, la prova del perfezionamento della notifica può essere data solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. Poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente la prova della sola spedizione della CAD, la Corte l’ha cassata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 8 L. 890/1982

    In materia di notificazione postale degli atti, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 14 L. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nel procedimento notificatorio relativo all’atto impositivo.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati quale base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. 890/1982 a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

Massime di principio

  • In caso di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale non consegnato per assenza temporanea del destinatario o per mancanza/inidoneità di persone abilitate a riceverlo, il notificante deve dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
  • La sola prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica postale dell’atto impositivo.
  • Quando la sentenza di merito si discosta dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova della notifica, essa è censurabile per violazione di legge ed è cassabile con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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