Cassazione Civile, Ordinanza n. 15856/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento che il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto validamente. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo regolare la notifica dell’atto impositivo perché l’ufficiale postale, non reperito il destinatario e mancando persone idonee al ritiro, aveva depositato il plico presso l’ufficio postale, lasciato l’avviso nella cassetta postale e spedito la CAD. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della L. 890/1982, sostenendo che, in caso di notifica postale non perfezionata per assenza del destinatario, non basta provare la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ma occorre provare l’effettiva consegna della raccomandata informativa (CAD).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale, quando la consegna non avviene per assenza temporanea del destinatario o per assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere l’atto, la prova del perfezionamento della notifica può essere data solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. Poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente la prova della sola spedizione della CAD, la Corte l’ha cassata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
In materia di notificazione postale degli atti, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
Richiamato dal ricorrente come norma violata nel procedimento notificatorio relativo all’atto impositivo.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati quale base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. 890/1982 a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
Massime di principio
- In caso di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale non consegnato per assenza temporanea del destinatario o per mancanza/inidoneità di persone abilitate a riceverlo, il notificante deve dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
- La sola prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica postale dell’atto impositivo.
- Quando la sentenza di merito si discosta dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova della notifica, essa è censurabile per violazione di legge ed è cassabile con rinvio.
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